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Art. 743

Copia degli atti

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [Codice civile 2714, 2715], ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo [Codice civile 2673; Codice di procedura civile 57, 58].

La copia d’un testamento pubblico [Codice civile 603] non può essere spedita durante la vita del testatore tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

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