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TITOLO III – Dell’esecuzione per consegna o rilascio

Art. 605

Precetto per consegna o rilascio

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi [Codice civile 2930; Codice di procedura civile 16, 586, 608].

Se il titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine [Codice di procedura civile 482].

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Art. 606

Modo della consegna

Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] e del precetto [Codice di procedura civile 480, 605], si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna [Codice di procedura civile 607] alla parte istante o a persona da lei designata.

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Art. 607

Cose pignorate

Se le cose da consegnare sono pignorate [Codice di procedura civile 513], la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

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Art. 608

Modo del rilascio

L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.

Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] e del precetto [Codice di procedura civile 480, 605], si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

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Art. 608-bis

Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante

L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.

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Art. 609

Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.

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Art. 610

Provvedimenti temporanei

Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.

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Art. 611

Spese dell’esecuzione

Nel processo verbale [Codice di procedura civile 126] l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.

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