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Art. 606

Modo della consegna

Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] e del precetto [Codice di procedura civile 480, 605], si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna [Codice di procedura civile 607] alla parte istante o a persona da lei designata.

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