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Art. 605

Precetto per consegna o rilascio

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi [Codice civile 2930; Codice di procedura civile 16, 586, 608].

Se il titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine [Codice di procedura civile 482].

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