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CAPO III-BIS - DISPOSIZIONI COMUNI SULLA PROCEDIBILITÀ

Art. 649-bis - Casi di procedibilità d’ufficio (1)

1. Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.

(1) Articolo introdotto dal DLGS 36/2018 e modificato dalla L. 3/2019.

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