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CAPO I - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 62 - Esercizio dell’attività di riassicurazione

1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.

2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III.

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Art. 63 - Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario

1. L’impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché funzioni fondamentali all’interno dell’impresa possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall’IVASS ai sensi dell’articolo 76.

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Art. 63-bis - Valutazione delle attività e passività

1. L’impresa di riassicurazione valuta le proprie attività e passività nel rispetto dell’articolo 35-quater.

 

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Art. 64 - Riserve tecniche

1. L’impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.

2. L’ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.

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Art. 64-bis - Principi in materia di investimenti

1. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37-ter.

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Art. 65 - Attivi a copertura delle riserve tecniche

1. Le riserve tecniche di cui all’articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa in conformità dell’articolo 38 e dell’articolo 41.

1-bis. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.

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Art. 65-bis - Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

1. L’impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell’articolo 35-quater.

1-ter. Gli attivi utilizzati dall’impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di riassicurazione senza possibilità di trasferimenti.

2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.

3. L’impresa di riassicurazione comunica all’IVASS la situazione delle attività risultante dal registro. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

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Art. 66 - Retrocessione dei rischi

[1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.

2. La decisione dell’ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.]

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Art. 66-bis - Fondi propri

1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l’ammissibilità dei fondi propri.

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Art. 66-ter - Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari

[1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall’articolo 45.

2. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile

3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un’impresa di riassicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.]

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Art. 66-quater - Requisiti Patrimoniali di Solvibilità

1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all’articolo 47-bis.

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Art. 66-quinquies - Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni

[1. L’impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.

2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l’ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.]

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Art. 66-sexies - Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo

1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:

a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;

b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all’impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività;

c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa con un livello di confidenza dell’ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;

d) il livello minimo assoluto è pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore a 1.200.000 euro.

2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell’impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.

4. Fino al 31 dicembre 2017, l’IVASS ha la facoltà di esigere che l’impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.

5. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all’IVASS.

6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale.

7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell’impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all’IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.

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Art. 66-sexies.1 - Informativa e processo di controllo prudenziale

1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all’impresa di riassicurazione.

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Art. 66-septies - Riassicurazione finite

01. L’impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.

1. L’IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l’esercizio dell’attività di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.

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