x

x

Art. 66 - Retrocessione dei rischi

[1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.

2. La decisione dell’ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.