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Art. 62 - Esercizio dell’attività di riassicurazione

1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.

2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III.

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