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CAPO III-BIS - REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO APPLICABILI AI DISTRIBUTORI DI PRODOTTI ASSICURATIVI NON REALIZZATI IN PROPRIO

Art. 121-bis - Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi

1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall’IVASS con regolamento.

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Art. 121-ter - Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto

1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e 121-bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi rischi.

2. Fatta salva l’applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all’articolo 30-decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all’articolo 107, comma 4, l’impresa di assicurazione o l’intermediario che se ne avvale:

a) stabilisce le modalità di accertamento dell’appartenenza dell’assicurato al mercato di riferimento individuato;

b) adotta procedure idonee a garantire l’acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

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