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Art. 121-bis - Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi

1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall’IVASS con regolamento.

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