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Art. 121-ter - Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto

1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e 121-bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi rischi.

2. Fatta salva l’applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all’articolo 30-decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all’articolo 107, comma 4, l’impresa di assicurazione o l’intermediario che se ne avvale:

a) stabilisce le modalità di accertamento dell’appartenenza dell’assicurato al mercato di riferimento individuato;

b) adotta procedure idonee a garantire l’acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

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