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Capo II Servizio sociale e assistenza

Art. 118

Centro di servizio sociale

 1. Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate, è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività.

2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.

3. Nell’area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dall’articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell’area.

4. Il centro di servizio sociale è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.

5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l’espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale.

6. Nell’attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l’applicazione e l’esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l’osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell’ambito dell’esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.

7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d’intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall’Amministrazione penitenziaria.

8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:

a)  dall’offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l’autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;

b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;

c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;

d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.

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Art. 119

Consiglio di aiuto sociale

 1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.

2. Nell’ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.

3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.

4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.

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Art. 120

Assistenti volontari

 1. L’autorizzazione prevista dal primo comma dell’articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell’assistenza a persone in stato di bisogno. L’autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.

2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l’assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

3. L’autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell’istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.

4. La direzione dell’istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l’esecuzione delle misure alternative.

5. Se l’assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell’istituto o del centro di servizio sociale sospende l’autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

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