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Art. 120

Assistenti volontari

 1. L’autorizzazione prevista dal primo comma dell’articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell’assistenza a persone in stato di bisogno. L’autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.

2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l’assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

3. L’autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell’istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.

4. La direzione dell’istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l’esecuzione delle misure alternative.

5. Se l’assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell’istituto o del centro di servizio sociale sospende l’autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

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