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Art. 119

Consiglio di aiuto sociale

 1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.

2. Nell’ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.

3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.

4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.

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