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Capo IV - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83 - Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell’ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l’applicazione nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell’illecito, all’ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

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Art. 84 - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente.

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Art. 85 - Disposizioni regolamentari [65]

1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

[b) i compiti ed il funzionamento dell’Anagrafe nazionale; [64]]

c) le altre attività necessarie per l’attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

[64] Lettera abrogata dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[65] In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è stato emesso il D.M. 26 giugno 2003, n. 201, riportato in calce al testo.

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