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Art. 83 - Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell’ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l’applicazione nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell’illecito, all’ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

13. Il concorso di sanzioni interdittive.

La disposizione dell’articolo 83, collocata nell’ambito delle disposizioni di attuazione e di coordinamento, disciplina un fenomeno di convergenza di sanzioni interdittive, la cui ricorrenza può pronosticarsi come tutt’altro che virtuale.

Il fenomeno è legato alla possibile applicabilità di sanzioni interdittive (sovente qualificate come accessorie) stabilite da leggi speciali nei confronti dell’ente in presenza di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti nel decreto legislativo.

In altre parole, può accedere che si profili una “convergenza” verso il medesimo fatto-reato, per il quale è intervenuta la condanna, di sanzioni interdittive previste dal presente decreto e di sanzioni di analogo contenuto stabilite da diverse disposizioni di legge.

La norma dell’articolo 83, segnatamente il comma 1, sancisce che nei confronti degli enti si applicano solo le sanzioni previste dal decreto legislativo, sul presupposto che questo, come legge successiva, introduce la “nuova” disciplina organica della responsabilità sanzionatoria degli enti, destinata perciò a prevalere sulle diverse disposizioni della legislazione speciale.

In altre parole, la norma intende riconoscere al presente decreto la dignità di autentico statuto della responsabilità sanzionatoria degli enti, ai quali si applicheranno, pertanto, solo le sanzioni interdittive ivi previste.

La disposizione del comma 2 contempla il caso in cui, per effetto della commissione dell’illecito da parte dell’ente, quest’ultimo abbia già risentito dell’applicazione di sanzioni amministrative di identico o analogo contenuto rispetto a quelle irrogate dal giudice penale che accerta la responsabilità dell’ente.

Per fronteggiare simili evenienze, la norma stabilisce che la durata della sanzione già sofferta dovrà essere computata ai fini della determinazione della durata della sanzione interdittiva dipendente da reato, irrogata dal giudice penale.”

 

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni in termini.