EDITTO DI RE ROTARI (643)

I. Se qualcuno avrà premeditato l’assassinio del re o si sarà accordato in tal senso, sia condannato alla pena di morte e le sue sostanze vengano confiscate.

II. Se qualcuno avrà tramato insieme al re la morte di un altro, o se l’avrà ucciso per ordine dello stesso re, non sia considerato colpevole, né lui stesso né i suoi eredi siano sottoposti in nessun momento a rappresaglie o richieste di risarcimento da parte degli eredi dell’offeso; infatti, dato che siamo convinti che il cuore del re è in mano di Dio, non è possibile che un uomo possa assolvere colui che il re ha ordinato di uccidere.

III. Se qualcuno avrà tentato di fuggire fuori dal regno, incorra nella pena di morte e i suoi averi siano confiscati.

IIII. Se qualcuno avrà invitato o introdotto un nemico nel paese sia condannato a morte e i suoi beni vengano confiscati.

V. Se qualcuno avrà nascosto delle spie all’interno del paese o le avrà sostentate, sia condannato a morte, ovvero paghi al re un’ammenda di novecento soldi.

VI. Se qualcuno, durante una campagna militare, avrà fomentato la rivolta tra i soldati contro il duca o contro colui al quale il re avrà affidato il comando militare, ovvero se avrà fomentato la ribellione in un reparto dell’esercito sia condannato a morte.

[Gianluigi Barni, I longobardi in Italia, De Agostini, 1974]

I. Se qualcuno avrà premeditato l’assassinio del re o si sarà accordato in tal senso, sia condannato alla pena di morte e le sue sostanze vengano confiscate.

II. Se qualcuno avrà tramato insieme al re la morte di un altro, o se l’avrà ucciso per ordine dello stesso re, non sia considerato colpevole, né lui stesso né i suoi eredi siano sottoposti in nessun momento a rappresaglie o richieste di risarcimento da parte degli eredi dell’offeso; infatti, dato che siamo convinti che il cuore del re è in mano di Dio, non è possibile che un uomo possa assolvere colui che il re ha ordinato di uccidere.

III. Se qualcuno avrà tentato di fuggire fuori dal regno, incorra nella pena di morte e i suoi averi siano confiscati.

IIII. Se qualcuno avrà invitato o introdotto un nemico nel paese sia condannato a morte e i suoi beni vengano confiscati.

V. Se qualcuno avrà nascosto delle spie all’interno del paese o le avrà sostentate, sia condannato a morte, ovvero paghi al re un’ammenda di novecento soldi.

VI. Se qualcuno, durante una campagna militare, avrà fomentato la rivolta tra i soldati contro il duca o contro colui al quale il re avrà affidato il comando militare, ovvero se avrà fomentato la ribellione in un reparto dell’esercito sia condannato a morte.

[Gianluigi Barni, I longobardi in Italia, De Agostini, 1974]