Enrico di Robilant GLI ECCESSI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

La conoscenza del legislatore statuale, anche se mossa dalle migliori intenzioni, è sempre assai ridotta, rispetto alla conoscenza che è presente e dispersa nella società e nell’operatività stessa dei consociati...

Oltre all’ordine imposto autoritativamente da un centro di potere, tuttavia, da sempre, ma tanto più nella società complessa, esiste anche un altro genere di ordine: quello creato dai consociati stessi nella loro operatività con l’osservare determinate regole, che generano aspettative di conformità...

Se si muove dalla premessa che soltanto l’ordine imposto dal potere statuale possa essere configurato come ordine, il diritto statuale diviene l’unico diritto autentico; per tener dietro al rapido mutare delle situazioni e dei problemi nella società complessa, quindi, si innesca un processo di inflazione legislativa, nel tentativo di rincorrere l’evoluzione e di imporle fini ed obiettivi voluti dallo Stato...

La mancanza di limiti alla produzione del diritto statuale trova la sua origine nel dogma dell’onnipotenza del legislatore statuale e dello Stato stesso.

(Commentari, giugno 1994)

La conoscenza del legislatore statuale, anche se mossa dalle migliori intenzioni, è sempre assai ridotta, rispetto alla conoscenza che è presente e dispersa nella società e nell’operatività stessa dei consociati...

Oltre all’ordine imposto autoritativamente da un centro di potere, tuttavia, da sempre, ma tanto più nella società complessa, esiste anche un altro genere di ordine: quello creato dai consociati stessi nella loro operatività con l’osservare determinate regole, che generano aspettative di conformità...

Se si muove dalla premessa che soltanto l’ordine imposto dal potere statuale possa essere configurato come ordine, il diritto statuale diviene l’unico diritto autentico; per tener dietro al rapido mutare delle situazioni e dei problemi nella società complessa, quindi, si innesca un processo di inflazione legislativa, nel tentativo di rincorrere l’evoluzione e di imporle fini ed obiettivi voluti dallo Stato...

La mancanza di limiti alla produzione del diritto statuale trova la sua origine nel dogma dell’onnipotenza del legislatore statuale e dello Stato stesso.

(Commentari, giugno 1994)