Governo: confermata la corretta interpretazione dell'articolo 62 del Decreto Legge n. 1/12.
Si ricorda infatti che il MISE, da una parte, aveva ritenuto applicabili i termini di cui al decreto legislativo n. 192/2012 a tutte le transazioni commerciali, mentre il MIPAAF, dall'altra parte, aveva invece sostenuto la vigenza dei termini di pagamento previsti dall'articolo 62 in relazione alla specifica materia delle cessioni di prodotti agro-alimentari.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aderito all’interpretazione proposta dal MIPAAF, e cioè la prevalenza dei termini di pagamento inderogabili di cui all’articolo 62, comma III, rispetto a quelli previsti nella Direttiva comunitaria 2011/7/UE e D.lgs. 192/2012 di recepimento.
La Presidenza si è espressa per una soluzione a favore della specialità dell'articolo 62 del Decreto Legge n. 1/2012 sulla base dei seguenti argomenti:
- l'articolo 2, punto 1) della Direttiva 2011/7/UE indica una definizione di “transazioni commerciali” comprensiva delle “merci agricole anche ai sensi dell’articolo 62, comma 3, del D.L. n. 1/2012 che definisce come merci i prodotti agricoli e agroalimentari”;
- l'articolo 62 contiene disposizioni più favorevoli per il creditore, come consentito agli Stati membri dall'articolo 12, comma 3 della Direttiva;
- gli articoli 36, comma 6-bis e 36-bis, comma 1 del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, hanno modificato l’articolo 62 “quindi successivamente all'adozione del decreto legislativo. n. 192/2012, escludono gli effetti abrogativi”, confermando pertanto la vigenza dello stesso articolo 62;
- la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 192/2012 ha espresso “la volontà di mantenere in vita l’articolo 62 del citato decreto legislativo n. 192/2012”;
- “sia il Consiglio di Stato - pronunciatosi in sede consultiva nell'Adunanza del 27 settembre 2012 relativamente al Decreto ministeriale 19/10/2012 n. 199, di attuazione dell' articolo 62 del D.L. n.1/2012 - sia l’Autorità garante della concorrenza del mercato – nella Delibera del 6 febbraio 2013 - hanno applicato il suddetto articolo 62 dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 192/2012”, cioè dopo la norma di recepimento della Direttiva comunitaria sui pagamenti.
I due Ministeri sono stati quindi invitati ad assumere le determinazioni più opportune al fine di indirizzare gli operatori economici alla corretta interpretazione dell’articolo 62 come sopra chiarita.
Viene quindi conferma la lettura normativa che lo scrivente studio legale aveva da tempo espresso a seguito dei contrapposti pareri formulati dal MISE e dal MIPAAF, affermando la specialità dell’articolo 62 e, di conseguenza, la sua prevalenza rispetto alla norma generale comunitaria sui pagamenti. Si segnala che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha indirizzato una lettera del 31 luglio 2013 al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in merito al quesito interpretativo, prospettato da vari operatori economici, sulla vigenza o meno dell'articolo 62 del Decreto Legge n. 1/2012, ovvero in merito ai termini di pagamento applicabili alle transazioni commerciali relative alla cessione di prodotti alimentari ed agroalimentari.
Si ricorda infatti che il MISE, da una parte, aveva ritenuto applicabili i termini di cui al decreto legislativo n. 192/2012 a tutte le transazioni commerciali, mentre il MIPAAF, dall'altra parte, aveva invece sostenuto la vigenza dei termini di pagamento previsti dall'articolo 62 in relazione alla specifica materia delle cessioni di prodotti agro-alimentari.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aderito all’interpretazione proposta dal MIPAAF, e cioè la prevalenza dei termini di pagamento inderogabili di cui all’articolo 62, comma III, rispetto a quelli previsti nella Direttiva comunitaria 2011/7/UE e D.lgs. 192/2012 di recepimento.
La Presidenza si è espressa per una soluzione a favore della specialità dell'articolo 62 del Decreto Legge n. 1/2012 sulla base dei seguenti argomenti:
- l'articolo 2, punto 1) della Direttiva 2011/7/UE indica una definizione di “transazioni commerciali” comprensiva delle “merci agricole anche ai sensi dell’articolo 62, comma 3, del D.L. n. 1/2012 che definisce come merci i prodotti agricoli e agroalimentari”;
- l'articolo 62 contiene disposizioni più favorevoli per il creditore, come consentito agli Stati membri dall'articolo 12, comma 3 della Direttiva;
- gli articoli 36, comma 6-bis e 36-bis, comma 1 del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, hanno modificato l’articolo 62 “quindi successivamente all'adozione del decreto legislativo. n. 192/2012, escludono gli effetti abrogativi”, confermando pertanto la vigenza dello stesso articolo 62;
- la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 192/2012 ha espresso “la volontà di mantenere in vita l’articolo 62 del citato decreto legislativo n. 192/2012”;
- “sia il Consiglio di Stato - pronunciatosi in sede consultiva nell'Adunanza del 27 settembre 2012 relativamente al Decreto ministeriale 19/10/2012 n. 199, di attuazione dell' articolo 62 del D.L. n.1/2012 - sia l’Autorità garante della concorrenza del mercato – nella Delibera del 6 febbraio 2013 - hanno applicato il suddetto articolo 62 dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 192/2012”, cioè dopo la norma di recepimento della Direttiva comunitaria sui pagamenti.
I due Ministeri sono stati quindi invitati ad assumere le determinazioni più opportune al fine di indirizzare gli operatori economici alla corretta interpretazione dell’articolo 62 come sopra chiarita.
Viene quindi conferma la lettura normativa che lo scrivente studio legale aveva da tempo espresso a seguito dei contrapposti pareri formulati dal MISE e dal MIPAAF, affermando la specialità dell’articolo 62 e, di conseguenza, la sua prevalenza rispetto alla norma generale comunitaria sui pagamenti.