x

x

Alimenti - Parlamento: approvata la legge contro lo spreco alimentare

Alimenti - Parlamento: approvata la legge contro lo spreco alimentare
Alimenti - Parlamento: approvata la legge contro lo spreco alimentare

Nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016 è stata pubblicata la Legge 19 agosto 2016, n. 166 (“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”) le cui disposizioni entreranno in vigore il prossimo 14 settembre 2016. Di seguito si riportano i principali aspetti di tale nuova normativa.

Si tratta di un intervento finalizzato a favorire, a fini di solidarietà sociale, il recupero e la donazione di beni alimentari, farmaceutici ed altri prodotti in favore di soggetti che operano senza scopo di lucro.

La nuova normativa prevede una semplificazione burocratica per la donazione, fermo quanto già previsto nella legge di stabilità 2016 che ha innalzato da 5.000 a 15.000 Euro il limite di costo per l’esonero della comunicazione preventiva delle cessioni gratuite.

La legge definisce come (i)spreco alimentare” l’insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare ancora consumabili, pertanto destinabili al consumo e che sarebbero destinati a essere smaltiti come rifiuti, e per (ii)eccedenze alimentari” i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause (motivi commerciali/estetici, prodotti aventi scadenza ravvicinata, etc).

Al fine di ridurre lo spreco alimentare, la legge distingue il termine minimo di conservazione – inteso come la data fino alla quale un prodotto conserva le sue proprietà specifiche – dalla data di scadenza – oltre la quale gli alimenti sono considerati a rischio.

Fatta questa distinzione – per la quale si rinvia al mio precedente contributo[1]la cessione gratuita di eccedenze alimentari viene consentita anche oltre il temine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio ed idonee condizioni di conservazione. Deve essere infatti assicurato – sia da coloro che donano il prodotto, sia dalle organizzazioni che lo distribuiscono, per quanto di rispettiva competenza – un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo.

Le cessioni gratuite di eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare devono essere destinate in via prioritaria al consumo degli indigenti, mentre le eccedenze non più idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. La cessione riguarda anche la panificazione, i cui prodotti finiti possono essere donati a soggetti che poi li distribuiscono agli indigenti entro le ventiquattro ore successive alla produzione.

La legge prevede anche che il Ministero della Salute potrà emanare linee guida per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e, comunque, ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

Sono infine previsti benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari ad indigenti. Infatti per incentivare chi dona agli indigenti i Comuni possono applicare una riduzione della TARI proporzionata alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto della donazione.

Il Legislatore italiano ha dunque disciplinato la materia della lotta allo spreco alimentare in funzione solidaristica attraverso incentivi e semplificazione burocratica, privando la normativa in commento di qualsiasi apparato sanzionatorio.

La medesima finalità solidaristica è stata anche perseguita da altri ordinamenti che, invece, hanno introdotto specifici obblighi e sanzioni contro i soggetti che non cedono gratuitamente le eccedenze alimentari agli indigenti; si ricorda ad esempio la normativa recentemente introdotta in Francia la quale prevede – oltre a specifici obblighi di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari – gravi sanzioni, quali la reclusione fino ad anni due e multe fino a 75.000 Euro a seconda della superficie di vendita.

(Legge 19 agosto 2016, n. 166: Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2016, n.202)

 

[1] http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/28/alimenti-scaduti-limiti-e-deroghe-alla-vendita

Nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016 è stata pubblicata la Legge 19 agosto 2016, n. 166 (“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”) le cui disposizioni entreranno in vigore il prossimo 14 settembre 2016. Di seguito si riportano i principali aspetti di tale nuova normativa.

Si tratta di un intervento finalizzato a favorire, a fini di solidarietà sociale, il recupero e la donazione di beni alimentari, farmaceutici ed altri prodotti in favore di soggetti che operano senza scopo di lucro.

La nuova normativa prevede una semplificazione burocratica per la donazione, fermo quanto già previsto nella legge di stabilità 2016 che ha innalzato da 5.000 a 15.000 Euro il limite di costo per l’esonero della comunicazione preventiva delle cessioni gratuite.

La legge definisce come (i)spreco alimentare” l’insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare ancora consumabili, pertanto destinabili al consumo e che sarebbero destinati a essere smaltiti come rifiuti, e per (ii)eccedenze alimentari” i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause (motivi commerciali/estetici, prodotti aventi scadenza ravvicinata, etc).

Al fine di ridurre lo spreco alimentare, la legge distingue il termine minimo di conservazione – inteso come la data fino alla quale un prodotto conserva le sue proprietà specifiche – dalla data di scadenza – oltre la quale gli alimenti sono considerati a rischio.

Fatta questa distinzione – per la quale si rinvia al mio precedente contributo[1]la cessione gratuita di eccedenze alimentari viene consentita anche oltre il temine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio ed idonee condizioni di conservazione. Deve essere infatti assicurato – sia da coloro che donano il prodotto, sia dalle organizzazioni che lo distribuiscono, per quanto di rispettiva competenza – un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo.

Le cessioni gratuite di eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare devono essere destinate in via prioritaria al consumo degli indigenti, mentre le eccedenze non più idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. La cessione riguarda anche la panificazione, i cui prodotti finiti possono essere donati a soggetti che poi li distribuiscono agli indigenti entro le ventiquattro ore successive alla produzione.

La legge prevede anche che il Ministero della Salute potrà emanare linee guida per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e, comunque, ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

Sono infine previsti benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari ad indigenti. Infatti per incentivare chi dona agli indigenti i Comuni possono applicare una riduzione della TARI proporzionata alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto della donazione.

Il Legislatore italiano ha dunque disciplinato la materia della lotta allo spreco alimentare in funzione solidaristica attraverso incentivi e semplificazione burocratica, privando la normativa in commento di qualsiasi apparato sanzionatorio.

La medesima finalità solidaristica è stata anche perseguita da altri ordinamenti che, invece, hanno introdotto specifici obblighi e sanzioni contro i soggetti che non cedono gratuitamente le eccedenze alimentari agli indigenti; si ricorda ad esempio la normativa recentemente introdotta in Francia la quale prevede – oltre a specifici obblighi di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari – gravi sanzioni, quali la reclusione fino ad anni due e multe fino a 75.000 Euro a seconda della superficie di vendita.

(Legge 19 agosto 2016, n. 166: Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2016, n.202)

 

[1] http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/28/alimenti-scaduti-limiti-e-deroghe-alla-vendita