Esterovestizione: non bastano legami economici o controllo societario, serve la prova della natura fittizia e artificiosa della struttura estera

Corte di Cassazione, Sezione TRI, Sentenza del 30.03.2026 n. 7694
New York - roosevelt Island
Ph. Giacomo Martini / New York - roosevelt Island

Esterovestizione: non bastano legami economici o controllo societario, serve la prova della natura fittizia e artificiosa della struttura estera

Corte di Cassazione, Sezione TRI, Sentenza del 30.03.2026 n. 7694
 

Per accertare l’esterovestizione, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un vantaggio fiscale o la presenza di un’influenza gestionale dall’Italia. È necessario che l’Amministrazione provi che la società estera costituisca una «costruzione di puro artificio», priva di effettiva sostanza economica e creata al solo scopo di eludere l’imposizione nazionale.

 

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 30.03.2026 n. 7694, è intervenuta sul tema della residenza fiscale delle società e della esterovestizione.

L’esterovestizione si manifesta quando una società, pur formalmente localizzata in uno Stato estero, risulta in concreto diretta e amministrata dall’Italia, dando luogo a un assetto meramente fittizio volto ad ottenere vantaggi fiscali non giustificati, in contrasto con l’art. 73, comma 3, TUIR. Tale disposizione individua tre criteri alternativi ai fini della determinazione della residenza fiscale - sede legale, sede di amministrazione e oggetto principale dell’attività - i quali, ove sussistenti nel territorio dello Stato per la prevalenza del periodo d’imposta, determinano l’assoggettamento dell’ente al regime impositivo nazionale.

Tanto premesso, la sentenza in commento affronta il tema in esame inserendosi nel solco della consolidata giurisprudenza in materia di esterovestizione e offrendo un’importante precisazione sui rapporti tra accertamento del fatto e sindacato di legittimità.

La pronuncia si allinea, infatti, alla giurisprudenza europea (a partire dalle celebri decisioni Cadbury Schweppes e Planzer Luxembourg), secondo cui la scelta di localizzare una società in uno Stato membro fiscalmente più favorevole non costituisce, di per sé, abuso.

In altri termini, ai fini della contestazione della residenza fiscale estera e dell’affermazione dell’esterovestizione, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare che l’insediamento oltreconfine sia meramente apparente, ossia una costruzione artificiosa, priva di effettiva sostanza economica e finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale.

Non è quindi sufficiente provare l’esistenza di stretti rapporti con l’Italia o la localizzazione nel territorio nazionale di taluni centri decisionali di fatto, essendo invece necessario accertare che la società estera costituisca una «costruzione di puro artificio» creata al solo scopo di eludere l’imposizione nazionale.

 

IL CASO

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società italiana, relativo al trattamento IVA delle prestazioni rese, nel periodo d’imposta 2011, a favore di una società portoghese operante nel settore marittimo.

In particolare, la contestazione dell’Ufficio di fondava sulla ritenuta fittizietà della sede estera della società portoghese - considerata dall’Amministrazione finanziaria come di fatto residente in Italia - e sulla conseguente imponibilità IVA delle prestazioni rese, originariamente qualificate come non imponibili dalla contribuente ai sensi dell’art. 8-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63

L’Agenzia delle Entrate riteneva che le prestazioni di servizi rese dalla società italiana alla società di diritto portoghese fossero imponibili in Italia. Secondo l’Ufficio, infatti, sebbene quest’ultima avesse sede legale a Madeira, risultava in realtà esterovestita, essendo la sede effettiva di amministrazione localizzabile nel territorio nazionale.

Ne conseguiva che, dovendo la committente essere considerata fiscalmente residente in Italia, le prestazioni ricevute andavano assoggettate a IVA secondo le regole di territorialità vigenti all’epoca.

La società contribuente, di contro, sosteneva la piena operatività della controparte estera e la non imponibilità delle prestazioni.

Per tale ragione proponeva impugnazione dinanzi alla CGT di primo grado di Lecce, che però rigettava il ricorso proposto, sposando la tesi dell’Ufficio.

La società soccombente proponeva così appello avverso tale decisione.

La CGT di secondo grado della Puglia, ribaltando la pronuncia di primo grado, accoglieva l’appello. Specificamente, i giudici di secondo grado escludevano l’esterovestizione sulla base del presupposto che la sede estera non fosse una «costruzione di puro artificio» e che avesse una reale operatività in Portogallo.

In tale contesto, il Collegio di secondo grado valorizzava, da un lato, l’esistenza di un contratto di ship management volto all’esternalizzazione di talune funzioni e, dall’altro, l’esito favorevole di procedimenti penali e fallimentari, che avevano già escluso la fittizietà della sede estera.
Ne derivava l’insussistenza dell’ipotesi di esterovestizione, con conseguente infondatezza, sia sul piano formale che sostanziale, delle contestazioni relative alla violazione dell’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi.

La società e i soci resistevano con controricorso e depositavano memoria ex art. 378 cpc.

Orbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 30.03.2026 n. 7694, ha rigettato il ricorso proposto dall’Ufficio e confermato la decisione dei giudici tributari pugliesi, valorizzando un approccio sostanziale alla nozione di residenza fiscale e confermando le tesi difensive dell’Avv. Maurizio Villani. Secondo i giudici di legittimità, per accertare l’esterovestizione, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un vantaggio fiscale o la presenza di un’influenza gestionale dall’Italia; è necessario che l’Amministrazione provi che la società estera rappresenti una «costruzione di puro artificio», priva di effettiva sostanza economica e creata al solo scopo di eludere l’imposizione nazionale.

 

MOTIVAZIONE DELLA PRONUNCIA

Come sopra accennato, secondo la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, la società estera avrebbe avuto una sede meramente formale in Portogallo, mentre l’effettiva direzione sarebbe stata esercitata in Italia; da ciò l’Ufficio ha fatto discendere la conclusione che, nell’ipotesi di società committente fiscalmente residente in Italia, le operazioni dovessero essere assoggettate a imponibilità IVA.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito la centralità di un approccio sostanzialistico nella qualificazione della residenza fiscale delle società.

Più nel dettaglio, la sentenza si concentra essenzialmente su due questioni:

  • quella concernente la contestata esterovestizione della società portoghese;
  • e quella relativa all’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 8 bis, lett. e), del decreto d.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente ratione temporis (a norma del quale 1. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell' articolo 8 (…) e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b)).

Ebbene, con riferimento ai suddetti motivi è stata formulata una trattazione unitaria, atteso che, pur trattandosi di due questioni distinte, le stesse sono state ritenute dalla Corte inscindibilmente collegate, essendo la soluzione della seconda condizionata dalla soluzione data alla prima.

A tale scopo, la Corte di Cassazione ha ritenuto utile far precedere all’esame dei motivi una breve ricognizione normativa e giurisprudenziale, anche alla luce della sua evoluzione in ambito nazionale e unionale.

In particolare, la Corte, in materia di prestazione di servizi, ha chiarito quanto segue:

  • in ambito unionale, la disciplina del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi, originariamente fondata sul criterio del luogo del prestatore (art. 9 della sesta direttiva n. 77/388/CEE e, successivamente, art. 43 della direttiva n. 2006/112/CE nella versione vigente fino al 2009), è stata profondamente innovata dalla direttiva 2008/8/UE, che, a decorrere dal 2010, ha introdotto il criterio del luogo del committente (art. 44 della direttiva IVA), valorizzando la sede dell’attività economica o l’eventuale stabile organizzazione del destinatario;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 ha quindi precisato, al fine di garantire un’applicazione uniforme della disciplina, i concetti rilevanti ai fini della localizzazione delle operazioni imponibili, tra cui, in particolare, quello di “stabile organizzazione”, definita come una struttura dotata di sufficiente grado di permanenza e di adeguati mezzi umani e tecnici;
  • sul piano interno, infine, si è registrato un analogo passaggio dal criterio del luogo del prestatore, previsto dall’art. 7 del decreto IVA (fino al 2009), al criterio del luogo del committente, introdotto dall’art. 7-ter del medesimo decreto a partire dal 2010.

Sulla scorta di tali presupposti la Suprema Corte ha rilevato che:

<< Deve, dunque, ritenersi che la contestata esterovestizione (…) non ha alcuna rilevanza con riferimento agli anni d’imposta fino al 2009, trovando applicazione il criterio unionale del luogo del prestatore di servizi ed, essendo (…) pacificamente residente nel territorio dello Stato, i servizi forniti da quest’ultima alla prima sono sicuramente rilevanti a fini IVA, indipendentemente dal fatto che (…) sia un soggetto di diritto portoghese o italiano.

5.4. Diversa valutazione deve farsi, invece, per gli anni d’imposta successivi a partire dal 2010, atteso che trova applicazione il criterio del luogo in cui i servizi vengono resi. Pertanto, ove venga confermata l’ipotesi di esterovestizione di (…) formulata nell’avviso di accertamento, i servizi prestati da (…) sarebbero rilevanti a fini IVA per il diritto interno; diversamente dovrebbe concludersi se detti servizi siano stati erogati in favore di un committente di nazionalità portoghese.

5.5. E poiché il presente giudizio riguarda l’anno d’imposta 2011, non è in dubbio che abbia rilevanza ai fini della decisione stabilire se BTO sia effettivamente un soggetto passivo di nazionalità portoghese, come ritenuto dalla CGT2, ovvero se sia un soggetto esterovestito, con conseguente applicazione del diritto interno.>>.

 

In altri termini, chiarisce la Corte che la contestata esterovestizione risulta priva di rilevanza con riferimento agli anni d’imposta fino al 2009, in quanto, in applicazione del criterio unionale del luogo del prestatore, le prestazioni rese da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato devono comunque considerarsi imponibili ai fini IVA, indipendentemente dalla residenza del committente.

Diversamente, per gli anni d’imposta successivi al 2010, in ragione del mutato criterio di collegamento fondato sul luogo del committente, la qualificazione della residenza fiscale di quest’ultimo assume carattere decisivo: solo ove venga confermata l’ipotesi di esterovestizione, le prestazioni risulterebbero imponibili in Italia; in caso contrario, ove il committente debba ritenersi effettivamente stabilito all’estero, le medesime operazioni resterebbero fuori dal campo di applicazione dell’IVA nazionale.

Ne consegue che, con riferimento all’anno d’imposta oggetto del giudizio al vaglio della Corte (anno d’imposta 2011), assume rilievo dirimente l’accertamento della effettiva residenza fiscale della società committente.

Tanto premesso, la Corte è quindi chiamata a verificare se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti dell’esterovestizione.

Con riferimento a tale questione, i giudici di legittimità hanno chiarito che per esterovestizione

s'intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (cfr. Cass. n. 1544 del 19/01/2023; Cass. n. 15424 del 03/06/2021; Cass. n. 16697 del 21/06/2019; Cass. n. 33234 del 21/12/2018; Cass. n. 2869 del 07/02/2013).

Evidenziano i giudici di legittimità come l’interpretazione della nozione di esterovestizione debba essere condotta alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza unionale.

In particolare, a partire dalle decisioni Cadbury Schweppes (CGUE 12 settembre 2006, causa C196/04) e Planzer Luxembourg Sàrl (CGUE 28 giugno 2007, causa C-73/06), è stato chiarito che la scelta di localizzare una società in uno Stato membro fiscalmente più favorevole non integra, di per sé, un abuso della libertà di stabilimento. Conseguentemente, una restrizione a tale libertà può ritenersi giustificata solo laddove sia diretta a contrastare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate esclusivamente all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali.

Tanto premesso, la Suprema Corte, con la sentenza in commento n. 7694/2026, richiamando precedenti pronunce di legittimità e della giurisprudenza unionale, ha chiarito che:

  • (…) quel che, dunque, deve essere accertato, ai fini della corretta applicazione della previsione normativa in esame, è l’apparente localizzazione all’estero di un soggetto. Pertanto, non rileva «accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale», quanto «se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica (Cass. n. 2869 del 2013, cit.);
  • è, quindi, necessario accertare che si tratta di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all'ottenimento di un vantaggio fiscale, attraverso «la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (Cass. n. 33234 del 2018, cit.);
  • la maggior attenzione al dato della “fittizietà”, della “artificiosità” e dell’assenza di “effettività economica”, rispetto ai vantaggi economici e fiscali, è coerente con la giurisprudenza unionale, secondo la quale, quando può scegliere tra due operazioni, il contribuente non è obbligato a preferire quella fiscalmente più onerosa, ma ha il diritto di optare per la struttura più conveniente, salvo che tali operazioni si risolvano in meccanismi abusivi diretti essenzialmente all’ottenimento di un indebito vantaggio fiscale, da valutarsi alla luce degli elementi oggettivi del caso concreto (CGUE, tra le altre, WebMindLicenses, Halifax, Part Service, X BV e X NV, Eqlom SAS).

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario porre l’accento anche sulla normativa interna. Naturalmente il riferimento è all'art. 73, comma 3, del TUIR, secondo cui «[a]i fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato».

In tale prospettiva, il fenomeno dell’esterovestizione trova il proprio fondamento normativo proprio nella disposizione citata, che individua i criteri di collegamento ai fini della residenza fiscale delle società, alternativamente:

  • nella sede legale,
  • nella sede di direzione effettiva;
  • nella gestione ordinaria svolta in via principale nel territorio dello Stato.

Tra i criteri alternativi e paritetici descritti nell’art. 73, comma 3, del TUIR, viene in rilievo quello della «sede dell'amministrazione». La Corte di Cassazione, a proposito dell’interpretazione del relativo concetto, ha evidenziato che:

<<la nozione di “sede dell'amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente» (così Cass. n. 33234 del 2018, cit.; si vedano, altresì, Cass. n. 6021 del 12/03/2009; Cass. n. 7037 del 13/04/2004).

(…)

Tirando, quindi, le fila di tali premesse, deve rilevarsi, conformemente all’orientamento di questa Corte più sopra evidenziato, che, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del TUIR, la nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla "sede legale", coincide con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.

Resta fermo che tale valutazione, nel singolo caso concreto, proprio perché finalizzata all’accertamento di un dato “effettivo”, non può non tenere conto anche di quei rilevanti fattori sostanziali (tra i quali, in ipotesi, lo svolgimento dell’attività principale) che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l’effettiva riconduzione di quest’ultima ad un diverso contesto territoriale.>>.

In tal senso, la Suprema corte ribadisce il principio secondo cui:

<< Nella sostanza, ai fini di accertare se abbia, o meno, residenza fiscale in Italia la società estera controllata da società italiana, il concetto di «sede dell’amministrazione» non può coincidere “sic et simpliciter” con l’attività di direzione e coordinamento che la capogruppo, o comunque la controllante, esercita sulla controllata, adoperando quella prerogativa tipica del controllo societario di cui all’art. 2359 cod. civ., che si realizza attraverso atti d’indirizzo strategico ed operativo che connotano lo stato di dipendenza degli interessi della consociata a vantaggio del gruppo nella sua globalità o della controllante. Lo spostamento effettivo, presso la controllante, della sede dell’amministrazione della consociata presuppone invece, un grado di eterodirezione concreta superiore, integrando una fattispecie in cui , come si è detto in dottrina, “la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della società controllata”, della quale usurpa l’impulso imprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine alla propri operatività e riducendola a “mero satellite o dipendenza” (ovvero a struttura non effettiva, rispetto alla quale pertanto neppure opererebbe, per quanto già rilevato, la protezione accordata dal diritto comunitario alla libertà di stabilimento)» (Cass. n. 1544 del 2023, cit.).>>.

Va da sé, che nella sostanza, al fine di accertare se la società estera controllata da società italiana abbia, o meno, residenza fiscale in Italia, il concetto di «sede dell’amministrazione» non può coincidere sic et simpliciter con l’attività di direzione e coordinamento che la capogruppo, o comunque la controllante, esercita sulla controllata. Lo spostamento effettivo, presso la controllante, della sede dell’amministrazione della consociata presuppone invece, un grado di eterodirezione concreta superiore, integrando una fattispecie in cui , come si è detto in dottrina, “la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della società controllata”, della quale usurpa l’impulso imprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine alla propri operatività e riducendola a “mero satellite o dipendenza” (ovvero a struttura non effettiva, rispetto alla quale pertanto neppure opererebbe, per quanto già rilevato, la protezione accordata dal diritto comunitario alla libertà di stabilimento) (Cass. n. 1544 del 2023).

Orbene, sulla scorta di quanto analiticamente chiarito, la Suprema Corte, con la sentenza in commento n. 7694/2026, ha ritenuto la prospettazione dell’Ufficio “carente e non a fuoco” rispetto al dato normativo e giurisprudenziale di riferimento. In altri termini, giudici di legittimità hanno ritenuto che la ricorrente abbia:

  •  “perso di vista il quadro complessivo e adottato un approccio atomistico”, non facendosi carico di contestare che in Portogallo vi fosse «un insediamento effettivo della società interessata nello Stato membro ospite e l'esercizio quivi di un'attività economica reale» (CGUE, Cadbury, punto 54);
  •  e trascurato i dati principali che servono ad individuare la sede effettiva di una società (la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società, v. CGUE, Planzer, punto 61).

Di fatto, l’Agenzia delle Entrate si è concentrata quasi esclusivamente sulla figura degli amministratori di fatto italiani e sui contratti di servizio con la società italiana, senza però dimostrare che l’impresa estera fosse una struttura non effettiva. Peraltro, anche ammettendo il ruolo di amministratori di fatto dei soci della società italiana, secondo i giudici, non si era comunque in presenza di un criterio sufficiente per provare l’esterovestizione, in assenza della prova che la società portoghese fosse una costruzione artificiale.

Ne consegue che, la mera circostanza che una società svolga la parte principale delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede, non può fondare una presunzione generale di frode o abuso (a fronte di ciò erano stati invece valorizzati elementi sostanziali che dimostravano l’effettiva operatività in Portogallo dell’impresa: sede sociale, utilizzo di due rimorchiatori, dipendenti non italiani i cui corsi di formazione avvenivano a Lisbona, riunioni del consiglio di amministrazione e assemblee soci si svolgevano a Madeira).

Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato con condanna al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del procedimento.

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La pronuncia in esame si inserisce in modo significativo nel complesso dibattito in materia di esterovestizione.

Essa si colloca nel solco di un orientamento interpretativo che, pur valorizzando il dato normativo interno di cui all’art. 73, comma 3, TUIR, ne impone una lettura coerente con i principi del diritto dell’Unione europea. In particolare, secondo la giurisprudenza della CGUE – a partire dalla nota sentenza Cadbury Schweppes (C-196/04) – la scelta di localizzare una società in uno Stato membro fiscalmente più favorevole non integra, di per sé, un abuso della libertà di stabilimento, salvo che si traduca in una costruzione meramente artificiosa, priva di effettiva consistenza economica. Deve, pertanto, riconoscersi all’imprenditore la libertà di individuare la giurisdizione più conveniente, purché l’insediamento sia reale e accompagnato dallo svolgimento di un’attività economica effettiva.

In linea con tale impostazione, la Suprema Corte richiama anche la giurisprudenza unionale in tema di sede effettiva (v. Planzer Luxembourg Sàrl, C-73/06), intesa quale luogo in cui si definiscono gli indirizzi strategici dell’impresa. Tale ricostruzione si armonizza con l’elaborazione interna, che individua nella sede dell’amministrazione il centro effettivo di direzione e imputazione dell’attività sociale.

Ne deriva che la sentenza n. 7694 del 30 marzo 2026 assume particolare rilievo, in quanto ribadisce che una società estera dotata di una struttura organizzativa concreta – comprensiva di personale, mezzi, sedi operative e attività effettivamente svolta nel Paese di insediamento – non può essere qualificata come esterovestita per il solo fatto che taluni impulsi gestionali provengano dall’Italia. Il criterio decisivo resta, infatti, l’assenza di effettività economica, e non la mera provenienza delle direttive.

In altri termini, ai fini della contestazione dell’esterovestizione, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare che la localizzazione all’estero sia solo apparente, configurando una costruzione artificiosa priva di reale sostanza economica e finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. Non è invece sufficiente evidenziare l’esistenza di rapporti economici con il territorio nazionale o la presenza di centri decisionali di fatto in Italia.

Sotto questo profilo, la sentenza di rilievo nazionale offre un’indicazione netta all’interprete e all’Amministrazione: la sostanza economica prevale sugli automatismi presuntivi. La mera convenienza fiscale, da sola, non basta; occorre la dimostrazione di una localizzazione fittizia, priva di effettività organizzativa e imprenditoriale. È questo il discrimine tra legittimo esercizio della libertà di stabilimento e costruzione abusiva. Per disconoscerne la sede oltre confine, il Fisco deve provare che quella sede non esprime una reale presenza economica, ma solo una schermatura priva di autonomia sostanziale.

In definitiva, la Cassazione, ha inteso confermare che, per attrarre la residenza fiscale in Italia, non bastano legami economici o controllo societario, ma occorre provare la natura artificiosa della struttura estera. Richiamando i principi unionali sulla libertà di stabilimento, nonché l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, domestico e comunitario, in materia, la Corte ribadisce, ancora una volta, la nozione di “sede dell’amministrazione” come sede effettiva e sancisce, così, che il discrimine non è dato dall’opportunità fiscale perseguita, che in quanto tale non può essere criminalizzata, bensì dalla sussistenza o meno di una sostanza economica reale. Laddove tale sostanza sia riscontrabile, come nel caso di specie, l’imputazione della residenza fiscale all’Italia non trova giustificazione.