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La delimitazione delle aree adibite a parcheggio nel cortile condominiale costituisce innovazione,ove avvenga "ex novo"

Sentenza del Tribunale di S.Maria C.V.-Sezione distaccata di Caserta in materia di diritto condominiale

Il Tribunale civile di S. Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, si è occupato con la recentissima sentenza n. 564/12 del 10.10.2012 (controversia Izzo Lorenzo/Condominio Caserta Nuova, R.G. n. 1522/09), pubblicata il 29.10.2012, Giudice estensore G.O.T. dr.ssa Anita Massimo, di un’ipotesi invero ben presente nella casistica dei condomini italiani:quella in cui l’assemblea condominiale deliberi la delimitazione a mezzo strisce segnaletiche di colore bianco,coadiuvate da numeri progressivi, degli spazi del cortile condominiale, parte comune per antonomasia, da adibire a parcheggio delle auto dei condomini.

Qualora infatti, come nella vicenda portata all’attenzione del Tribunale campano, questa delimitazione avvenga "ex novo", ossia nel caso in cui essa non costituisca modificazione di una precedente delimitazione ma intervenga per la prima volta da quando il condominio è giuridicamente sorto, si fa applicazione dell’art. 1120 c I comma c.c., che impone espressamente la maggioranza di cui al V comma dell’art. 1136 c.c., prescrivendo che "Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell’edificio". Ciò in quanto, secondo il Giudice autore della menzionata sentenza, tale intervento di delimitazione costituisce senz’altro una forma di innovazione ed è soggetto,conseguentemente,alle prescrizioni di cui al combinato disposto degli articoli 1120 I c. e 1136 V c., con reiezione degli assunti del Condominio resistente, che riteneva trattarsi di mera miglioria finalizzata al più proficuo e comodo uso comune del bene e non di innovazione in senso tecnico.

Incidentalmente, il Giudice campano, nel respingere l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia sollevata dal Condominio resistente, che reputava competente il Giudice di Pace, ha ricordato che secondo il codice di rito sono devolute alla competenza del tribunale le cause concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini e quindi quelle aventi ad oggetto provvedimenti dell’assemblea o dell’amministratore che, trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative d’uso del bene comune, incidano sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini.

Il Tribunale civile di S. Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, si è occupato con la recentissima sentenza n. 564/12 del 10.10.2012 (controversia Izzo Lorenzo/Condominio Caserta Nuova, R.G. n. 1522/09), pubblicata il 29.10.2012, Giudice estensore G.O.T. dr.ssa Anita Massimo, di un’ipotesi invero ben presente nella casistica dei condomini italiani:quella in cui l’assemblea condominiale deliberi la delimitazione a mezzo strisce segnaletiche di colore bianco,coadiuvate da numeri progressivi, degli spazi del cortile condominiale, parte comune per antonomasia, da adibire a parcheggio delle auto dei condomini.

Qualora infatti, come nella vicenda portata all’attenzione del Tribunale campano, questa delimitazione avvenga "ex novo", ossia nel caso in cui essa non costituisca modificazione di una precedente delimitazione ma intervenga per la prima volta da quando il condominio è giuridicamente sorto, si fa applicazione dell’art. 1120 c I comma c.c., che impone espressamente la maggioranza di cui al V comma dell’art. 1136 c.c., prescrivendo che "Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell’edificio". Ciò in quanto, secondo il Giudice autore della menzionata sentenza, tale intervento di delimitazione costituisce senz’altro una forma di innovazione ed è soggetto,conseguentemente,alle prescrizioni di cui al combinato disposto degli articoli 1120 I c. e 1136 V c., con reiezione degli assunti del Condominio resistente, che riteneva trattarsi di mera miglioria finalizzata al più proficuo e comodo uso comune del bene e non di innovazione in senso tecnico.

Incidentalmente, il Giudice campano, nel respingere l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia sollevata dal Condominio resistente, che reputava competente il Giudice di Pace, ha ricordato che secondo il codice di rito sono devolute alla competenza del tribunale le cause concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini e quindi quelle aventi ad oggetto provvedimenti dell’assemblea o dell’amministratore che, trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative d’uso del bene comune, incidano sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini.