I presupposti per la revisione dell’assegno di mantenimento. Le condizioni per l’accoglimento del ricorso ex art.710 c.p.c.
Nel caso di specie, i giudici di primo grado avevano inteso accogliere il ricorso proposto da Caia ex art.710 c.p.c.,così statuendo sull’istanza di revisione dell’assegno di mantenimento da quest’ultima formulata, in modifica della pregressa sentenza di separazione fra i coniugi Tizio-Caia.
I giudici di seconda istanza, nel giudicare carente di motivazione il provvedimento camerale impugnato, rammentano che la modifica delle condizioni della separazione fra coniugi può essere chiesta solo allorchè successivamente al passaggio in giudicato della sentenza siano sopravvenuti fatti nuovi, tali da alterare in modo apprezzabile le condizioni economiche di uno o entrambi i coniugi, come recita l’art.156, c. VII c.c..
Nel caso di specie, la resistente aveva chiesto il rigetto dell’avverso reclamo, assumendo che vi era stato l’aggravamento di preesistenti malattie e l’insorgere di un’ulteriore patologia, l’epilessia, che ovviamente non era stata rilevata dal Tribunale di S.Maria C.V. in sede di pronuncia della separazione personale, avvenuta circa tre anni prima.
In modo un pò inusitato e discutibile i giudici partenopei sembrano atteggiarsi a medici specialisti, laddove osservano che l’epilessia è piuttosto un disturbo che compare normalmente durante l’infanzia o l’adolescenza e che la reclamante non ha provato che e/o quando sia intervenuto "uno di quegli eventi traumatici (trauma cranico, trauma da parto) o clinici (infezioni cerebrali, ictus, intossicazione da farmaci) che possano averne provocato l’insorgenza(...)".
Si osserva sommessamente che prima di arrivare a disattendere in toto la copiosa documentazione medica allegata dalla resistente non sarebbe forse stato inutile e defatigante approfondire la natura e la gravità delle patologie lamentate da quest’ultima.
*
Judgement of the Court of Appeal of Naples 24/02/2010: a case for revision of the check maintenance
With the recent Judgement of 19/02/2010, filed and made public on 24.02.2010, the Court of Appeal of Naples and Family Affairs Section in the litigation
In this case, the courts of first instance had understood the action brought by Caia ex art.710 Code, so decide on the revision of the check of maintenance made by the letter in the previous amendment
The courts of second instance lacks of motivation in judging the measure chamber contested point out that the change in the conditions of separation between spouses can be claimed only once after the court decision becomes final passage of new facts have arisen, such as to alter appreciably The defendant had requested the dismissal of adversity complaint, assuming that there was an aggravation of existing diseases and the onset of further disease, epilepsy, which obviously was not recognized by
Somewhat unusual and questionable Neapolitan judges seem to pose as medical specialists, whereas observed that epilepsy is rather a disorder that typically appears during childhood or adolescence and that the claimant has not established and / or when it is
I quietly observe that before coming to disregard totally the extensive medical documentation attached by the defendant might not have been useless and wearying deepen the nature and severity of the conditions complained of by the latter.
Nel caso di specie, i giudici di primo grado avevano inteso accogliere il ricorso proposto da Caia ex art.710 c.p.c.,così statuendo sull’istanza di revisione dell’assegno di mantenimento da quest’ultima formulata, in modifica della pregressa sentenza di separazione fra i coniugi Tizio-Caia.
I giudici di seconda istanza, nel giudicare carente di motivazione il provvedimento camerale impugnato, rammentano che la modifica delle condizioni della separazione fra coniugi può essere chiesta solo allorchè successivamente al passaggio in giudicato della sentenza siano sopravvenuti fatti nuovi, tali da alterare in modo apprezzabile le condizioni economiche di uno o entrambi i coniugi, come recita l’art.156, c. VII c.c..
Nel caso di specie, la resistente aveva chiesto il rigetto dell’avverso reclamo, assumendo che vi era stato l’aggravamento di preesistenti malattie e l’insorgere di un’ulteriore patologia, l’epilessia, che ovviamente non era stata rilevata dal Tribunale di S.Maria C.V. in sede di pronuncia della separazione personale, avvenuta circa tre anni prima.
In modo un pò inusitato e discutibile i giudici partenopei sembrano atteggiarsi a medici specialisti, laddove osservano che l’epilessia è piuttosto un disturbo che compare normalmente durante l’infanzia o l’adolescenza e che la reclamante non ha provato che e/o quando sia intervenuto "uno di quegli eventi traumatici (trauma cranico, trauma da parto) o clinici (infezioni cerebrali, ictus, intossicazione da farmaci) che possano averne provocato l’insorgenza(...)".
Si osserva sommessamente che prima di arrivare a disattendere in toto la copiosa documentazione medica allegata dalla resistente non sarebbe forse stato inutile e defatigante approfondire la natura e la gravità delle patologie lamentate da quest’ultima.
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Judgement of the Court of Appeal of Naples 24/02/2010: a case for revision of the check maintenance
With the recent Judgement of 19/02/2010, filed and made public on 24.02.2010, the Court of Appeal of Naples and Family Affairs Section in the litigation
In this case, the courts of first instance had understood the action brought by Caia ex art.710 Code, so decide on the revision of the check of maintenance made by the letter in the previous amendment
The courts of second instance lacks of motivation in judging the measure chamber contested point out that the change in the conditions of separation between spouses can be claimed only once after the court decision becomes final passage of new facts have arisen, such as to alter appreciably The defendant had requested the dismissal of adversity complaint, assuming that there was an aggravation of existing diseases and the onset of further disease, epilepsy, which obviously was not recognized by
Somewhat unusual and questionable Neapolitan judges seem to pose as medical specialists, whereas observed that epilepsy is rather a disorder that typically appears during childhood or adolescence and that the claimant has not established and / or when it is
I quietly observe that before coming to disregard totally the extensive medical documentation attached by the defendant might not have been useless and wearying deepen the nature and severity of the conditions complained of by the latter.