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Motivi di illegittimità del verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada

Nota a Giudice di pace di Caserta, Sentenza 25 ottobre 2007
La recente pronunzia mette in discussione la natura di atto "fidefacente" del verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada, nel caso in cui l’Amministrazione che contesta la trasgressione sia parte in causa.

Contravvendo ad un indirizzo giurisprudenziale piuttosto consolidato ed alla prassi "interna" dello stesso Ufficio giudiziario che ha emesso la pronunzia in commento, quest’ultima revoca in dubbio il valore di atto "fidefacente" del verbale di accertamento di violazioni delle norme del C.d.S.

Secondo l’indirizzo più seguito, infatti, almeno in mancanza di prova contraria il verbale redatto dal pubblico ufficiale è un atto fidefacente, ragion per cui - salvo querela di falso - non è dato dubitare del suo contenuto (cfr., ex multis, sentenza G.d.P. Caserta 16 aprile 2007, n. 3155).

Al contrario, secondo quanto argomentato dal Giudice di Pace del capoluogo di Terra di Lavoro, dr. Giuseppe Cerrito, in una recente pronunzia del 25.10.2007, il verbale in discorso non sarebbe munito di fede privilegiata, nel caso in cui l’Amministrazione che lo ha redatto sia parte in causa.

Nel caso di specie, il ricorrente era insorto contro il verbale di accertamento, elevato dalla P.M. di Caserta per violazione dell’art.7 C.d.S., accertata per il tramite di un ausiliario del traffico,  chiedendone la revoca o l’annullamento, in quanto asseritamente infondato ed illegittimo.

Il principale, se non unico, motivo addotto concerneva la natura "necessitata" della condotta della conducente dell’autovettura del ricorrente, che, in quanto affetta da "disturbo di ansia generalizzata con improvvise crisi di panico", trovavasi costretta a fermarsi a sostare in luogo contrassegnato da divieto di sosta, per breve tempo ed in posizione tale da non costituire intralcio alla circolazione.

L’adito Giudice di Pace ha ritenuto l’opposizione fondata e meritevole di accoglimento, in quanto le prospettazioni addotte dal ricorrente presentano caratteri di verosimiglianza, anche perchè confortate da idonea certificazione medica e dalla coincidenza di "vari elementi, che concorrono a creare nel giudicante dubbi e perplessità sulla fondatezza dell’accertamento (........)".

Nella pronunzia si fa anche cenno alla prassi degli ausiliari del traffico diffusa un pò in tutta la penisola - di rilevare le violazioni dei divieti di sosta senza azionare l’apposito fischietto e limitandosi ad annotare la targa della vettura posta in divieto, senza effettuare alcuna contestazione dell’infrazione nei confronti del conducente, neanche nella non peregrina ipotesi in cui questi si trovi a bordo dell’auto o nelle immediate vicinanze della stessa.

(Giudice di Pace di Caserta, Sentenza 25 ottobre 2007: Natura fidefacente del verbale di accertamento di violazioni del C.d.S. - Esclusione nell’ipotesi in cui l’Amministrazione accertante sia parte in causa). 

 

La recente pronunzia mette in discussione la natura di atto "fidefacente" del verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada, nel caso in cui l’Amministrazione che contesta la trasgressione sia parte in causa.

Contravvendo ad un indirizzo giurisprudenziale piuttosto consolidato ed alla prassi "interna" dello stesso Ufficio giudiziario che ha emesso la pronunzia in commento, quest’ultima revoca in dubbio il valore di atto "fidefacente" del verbale di accertamento di violazioni delle norme del C.d.S.

Secondo l’indirizzo più seguito, infatti, almeno in mancanza di prova contraria il verbale redatto dal pubblico ufficiale è un atto fidefacente, ragion per cui - salvo querela di falso - non è dato dubitare del suo contenuto (cfr., ex multis, sentenza G.d.P. Caserta 16 aprile 2007, n. 3155).

Al contrario, secondo quanto argomentato dal Giudice di Pace del capoluogo di Terra di Lavoro, dr. Giuseppe Cerrito, in una recente pronunzia del 25.10.2007, il verbale in discorso non sarebbe munito di fede privilegiata, nel caso in cui l’Amministrazione che lo ha redatto sia parte in causa.

Nel caso di specie, il ricorrente era insorto contro il verbale di accertamento, elevato dalla P.M. di Caserta per violazione dell’art.7 C.d.S., accertata per il tramite di un ausiliario del traffico,  chiedendone la revoca o l’annullamento, in quanto asseritamente infondato ed illegittimo.

Il principale, se non unico, motivo addotto concerneva la natura "necessitata" della condotta della conducente dell’autovettura del ricorrente, che, in quanto affetta da "disturbo di ansia generalizzata con improvvise crisi di panico", trovavasi costretta a fermarsi a sostare in luogo contrassegnato da divieto di sosta, per breve tempo ed in posizione tale da non costituire intralcio alla circolazione.

L’adito Giudice di Pace ha ritenuto l’opposizione fondata e meritevole di accoglimento, in quanto le prospettazioni addotte dal ricorrente presentano caratteri di verosimiglianza, anche perchè confortate da idonea certificazione medica e dalla coincidenza di "vari elementi, che concorrono a creare nel giudicante dubbi e perplessità sulla fondatezza dell’accertamento (........)".

Nella pronunzia si fa anche cenno alla prassi degli ausiliari del traffico diffusa un pò in tutta la penisola - di rilevare le violazioni dei divieti di sosta senza azionare l’apposito fischietto e limitandosi ad annotare la targa della vettura posta in divieto, senza effettuare alcuna contestazione dell’infrazione nei confronti del conducente, neanche nella non peregrina ipotesi in cui questi si trovi a bordo dell’auto o nelle immediate vicinanze della stessa.

(Giudice di Pace di Caserta, Sentenza 25 ottobre 2007: Natura fidefacente del verbale di accertamento di violazioni del C.d.S. - Esclusione nell’ipotesi in cui l’Amministrazione accertante sia parte in causa).