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Prorogata l’entrata in vigore delle norme del CCI

obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (articolo 14) e dei creditori pubblici qualificati (articolo 15)
norme del CCI
norme del CCI

Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2.03.2020 e in vigore da tale data, all’articolo 11 dispone che “L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021”.

Ricordiamo che l’articolo 14 del CCI impone in capo agli organi di controllo societario, al revisore contabile e alla società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di formulare immediatamente allo stesso organo amministrativo una segnalazione scritta e motivata circa l’esistenza di fondati indizi della crisi con l’indicazione di un termine congruo non superiore a trenta giorni entro il quale l’organo amministrativo stesso deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

Qualora non vi sia attivazione da parte dell’organo amministrativo, o essa sia inadeguata, ovvero in mancanza di adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare senza indugio l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga agli obblighi di segretezza.

La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, in caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell’organo amministrativo o mancata adozione nei termini di legge delle misure necessarie, sia stata effettuata la tempestiva segnalazione all’OCRI.

Ricordiamo ancora che ai sensi dell’articolo 15 del CCI l’obbligo di segnalazione sussiste anche in capo ai creditori pubblici qualificati, quali l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’Agente della riscossione allorquando l’esposizione debitoria ha superato predeterminate soglie declinate nel comma 2 dell’articolo medesimo. Tali soggetti devono segnalare tale circostanza al debitore il quale se entro novanta giorni dall’avviso non avrà estinto o altrimenti regolarizzato il proprio debito o non avrà regolarizzato il pagamento rateale con l’Agenzia delle Entrate o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, i predetti organi devono farne segnalazione all’OCRI.