Considerazioni sulla famiglia
La famiglia è la principale formazione sociale in cui l’uomo svolge la sua personalità secondo il dettato dell’articolo 2 della Costituzione.
L'articolo 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, quindi famiglia naturale, società naturale sta per diritto naturale. Ciò a dire, una società preesistente allo Stato.
Il termine società è impiegato come forma di organizzazione della convivenza umana, il senso dell’espressione è equivalente a quello di «formazione sociale».
Così come società «naturale» non significa, immutabilità, questa può mutare con il mutare del costume sociale, con l’evolversi della concezione della famiglia e dei rapporti fra i suoi membri.
Il riconoscimento enunciato nell’articolo 29 della Costituzione significa che la famiglia ha dei diritti primordiali e fondamentali, intangibili e anteriori a qualunque riconoscimento della legge positiva. E pertanto, si tratta di riconoscere costituzionalmente la priorità dei diritti che derivano da quell’ordinamento giuridico che è la famiglia, che ha le sue leggi e i suoi diritti, di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa si deve inchinare (la frase finale è di Aldo Moro).
Aldo Moro affermò: "Non si tratta soltanto di riconoscere i diritti naturali alla famiglia, ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia le sue leggi ed i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare". Si deve interpretare come diritto naturale inteso secondo la concezione del pensiero cattolico.
L’aggettivo "naturale" non deve far pensare ad un’istituzione immutabile e determinata, ma va interpretato in senso evoluzionistico, al passo con i cambiamenti sociali. Il testo della Costituzione risente di un contesto storico ben preciso e i dettami relativi alla famiglia, così come altri, sono da intendersi in modo elastico e storicamente adeguato alle nuove istanze culturali e sociali.
Quindi non significa totale adesione alla concezione cattolica che ritiene la famiglia regolata dal diritto naturale, espressione a sua volta di una volontà superiore e trascendente. Con tale espressione si è voluto solo sottolineare l’esistenza dell’istituto familiare a prescindere dalla previsione legislativa, la famiglia è un’entità di carattere sociale prima ancora che giuridico e il diritto può solo regolarne alcuni aspetti soprattutto per quanto riguarda i profili direttamente o indirettamente patrimoniali che ad essa si ricollegano.
Alla famiglia naturale, o la possiamo chiamare anche nucleare cui si riferisce la Costituzione (articolo 29) aggiunge «fondata sul matrimonio», nel senso che la famiglia prevista dalla Costituzione sia un organismo aperto alle integrazioni fondate su vincoli naturali o legali di filiazione di uno dei coniugi.
Sempre nell’articolo 29 della Costituzione la famiglia viene definita come società naturale fondata sul matrimonio, secondo l’impostazione tipicamente cristiana. In sostanza, la famiglia è la sede naturale in cui il bambino cresce ed esprime le sue potenzialità, in cui diventa consapevole della sua dignità. Ne consegue il dovere e il diritto dei genitori di formazione dei figli, previsto dall’articolo 30 della Costituzione. Anche il profilo concernente la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio si collega all’esigenza di tutela della persona, all’esigenza cioè di eliminare la cultura della morte e far trionfare la cultura della vita per la quale la famiglia costituisce la sede naturale ed i genitori, anche al di là della famiglia, costituiscono la garanzia di trasmissione generazionale.
È in seno alla famiglia, in seno alla quale l’uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità ed al bene, apprende cosa vuol dire amare ed essere amati e, quindi in concreto essere una persona. Nella famiglia si intende, «fondata sul matrimonio», si crea un ambiente di vita nel quale il bambino può nascere e sviluppare le sue potenzialità, diventare consapevole "forse" della sua dignità e prepararsi ad affrontare il suo unico ed irripetibile destino (quello di vivere). Molte volte si verifica che uno dei doveri più violati si riferisce al compito specifico dei genitori di educare i figli.
Eppure ogni uomo è dunque una persona, se non altro capace della coscienza di sé come di una vita, quindi sviluppo della persona, riuscita umana, ne discende che dobbiamo riconoscere persona ogni uomo: il mediocre, il delinquente, il minorato, l’ignorante, il vecchio, il nascituro, alla luce di quella che si chiama antropologia del puro essere.
Con riguardo ai rapporti familiari la garanzia del diritto può essere più o meno efficiente, ma in ogni caso essa sta a significare che certi interessi del singolo nella famiglia sono rilevanti per l’ordinamento, il quale, per quanto possibile, appresta rimedi per i casi in cui lo spontaneo svolgimento dei rapporti familiari travolga tali interessi.
Normalmente, così, i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli secondo una scelta spontanea e non perché ciò sia previsto dalla legge. Ma la parola obbligo significa che il suo eventuale mancato soddisfacimento richiede dei rimedi a tutela del minore.
Interesse tutelato significa quello della persona al riconoscimento e al godimento del suo essere nella famiglia, cioè del suo stato familiare. Lo stato familiare designa le posizioni fondamentali della persona nell’ambito della famiglia nucleare, e precisamente quella di coniuge, figlio, genitore.
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articolo 74 del Codice Civile), da questa definizione discende che non vi è vincolo di parentela tra marito e moglie e neppure affinità: sicché il vincolo coniugale costituisce una figura a sé stante (possiamo dire che sono due estranei). Mentre vi è parentela solo tra genitore e figlio.
In linea di principio membri della famiglia sono il coniuge, i parenti e gli affini, i coniugi sono solo un uomo e una donna uniti dal vincolo matrimoniale.
Si è soliti usare indistintamente tra di loro i termini parentela e famiglia, anche se in realtà vi sono presupposti differenti alla base dei due concetti.
Dalla definizione data dalla norma discende che non vi è vincolo di parentela tra marito e moglie (e neppure di affinità: sicché il vincolo coniugale costituisce una figura a sé stante). Vi è invece, ad esempio, parentela tra genitore e figlio. La famiglia trova il suo momento genetico in un atto giuridico che è il matrimonio, o, comunque, superando il dato testuale della Carta costituzionale, in una scelta dalla quale deriva una stabile convivenza (famiglia di fatto), la parentela trae il suo specifico fondamento da un fatto naturale, che è il vincolo di sangue. Rilevante è la distinzione sul piano degli effetti che nel caso della parentela si spiegano essenzialmente sul piano patrimoniale, mentre la famiglia, quale comunità di affetti, si propone in dimensione prevalentemente personale.
L'intensità del vincolo di parentela è valutata attraverso il computo di linee e gradi.
Si definisce in linea retta la parentela quando intercorre tra persone che discendono l'una dall'altra, anche se non in rapporto d’immediatezza, e cioè figli, nipoti.
In linea collaterale, invece, quando, i parenti, pur non discendendo l'uno dall'altro, sono collegati da un capostipite comune: essi sono i fratelli e le sorelle, gli zii e i nipoti, i prozii e i pronipoti ex fratre. Pertanto il vincolo di parentela, la cui intensità degrada quando i soggetti si allontanano dallo stipite comune, opera rispetto sia ai soggetti che discendono l'uno dall'altro sia a quelle persone che pur non essendo generate l'uno dall'altra sono considerate tra loro parenti, proprio perché aventi un capostipite comune.
Il criterio seguito dal nostro ordinamento per il computo delle linee deriva dal diritto romano che distingueva già tra una cognatio recta da una cognatio transversa.
Il computo dei gradi in linea retta avviene seguendo sempre e solo una direzione, in linea ascendente o discendente; in linea collaterale il conteggio segue, invece, entrambe le direzioni, dovendosi procedere da un parente sino allo stipite comune e poi discendere fino all'altro parente, escludendosi sempre lo stipite. Tale esclusione si giustifica, ad avviso della dottrina, per il fatto che questi, quale elemento generante, non costituisce grado. A differenza di quanto avviene per i parenti in linea retta, non può configurarsi una parentela collaterale di primo grado; il primo stadio è costituito dalla parentela collaterale di secondo grado, che intercorre tra fratelli e sorelle.
Il rapporto ed il grado di parentela si desumono dai certificati anagrafici che fanno fede fino a querela di falso. In mancanza, sarà ammesso ogni mezzo di prova.
La famiglia deve essere formata da più individui tutti con una personalità, che devono formare una unità inscindibile, dove ognuno deve avere le sue capacità cioè una personalità irripetibile che è quello di confrontarsi nella vita reale, la bellezza di una famiglia sta in questo nell’unità di rapporti, dove tutti vanno d’accordo, vivono insieme (e non separati). La famiglia è un insieme di componenti dove tutti partecipano, dove tutti hanno un loro compito da svolgere in armonia con gli altri come se si stesse seguendo uno spartito. Nessuno può essere escluso dalla famiglia di cui fa parte, la famiglia non potrà mai essere tale se qualcuno non è concorde o si estranea, non ho mai visto, né si può pensare di chiamare una famiglia, dove ognuno va per i fatti suoi, vi è una disgregazione, un disastro un bicchiere rotto che non si può più unire.
Uno può vivere anche lontano dalla famiglia, per sua scelta di vita, vivere da singolo, ma deve seguire sempre certe regole, non estraniarsi ma essere uniti dai sentimenti, la famiglia è il luogo dei sentimenti, dove si sta bene insieme, cioè in famiglia, nella casa.
È deplorevole vedere qualcuno che non ha sentimenti, non vive insieme, e se ne va ognuno per i fatti suoi perché non stanno bene insieme e cercano altrove quello che hanno perso o non hanno mai trovato nella propria famiglia.
Per concludere: sono un padre e un marito all’interno di una famiglia, sono stato figlio all’interno di una famiglia vera, unita, dignitosa, concorde in tutto, mi sarebbe stato difficile vivere diversamente, una famiglia che mi ha dato sicurezza alla mia insicurezza.
Questa è la famiglia.
Voglio concludere con le parole di Aldo Moro: “pertanto, si tratta di riconoscere costituzionalmente la priorità dei diritti che derivano da quell’ordinamento giuridico che è la famiglia, che ha le sue leggi e i suoi diritti, di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa si deve inchinare”.