Sanità - Tribunale di Vicenza: il Servizio Sanitario Nazionale deve farsi carico degli oneri relativi alle prestazioni socio assistenziali di rilevo sanitario
Una recente decisione del Tribunale di Vicenza, Dott. Luigi Giglio, si segnala all’attenzione degli operatori per l’attribuzione a carico esclusivo del Servizio Sanitario Nazionale degli oneri relativi alle rette per le prestazioni sanitarie ed assistenziali svolte nei confronti di un soggetto (nella fattispecie, un minore) affetto da patologia individuata quale epilessia criptogenetica, ospitato presso la Struttura di una Cooperativa Sociale, nel contenzioso promosso da quest’ultima nei confronti del Comune ove la famiglia del minore risiedeva, al fine di attribuire, in tesi della Cooperativa Sociale, al Comune la debenza della quota relativa e ritenuta a rilievo “socio-assistenziale”.
Il principio applicato
Ponendosi nel solco dell’affermato principio dalla Corte di legittimità, secondo la quale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse a quelle socio-assistenziali sono a carico del S.S.N. (ex multis, Cass. Civ. n. 22776/2016), la sentenza del Tribunale berico ne riconosce l’applicazione alla fattispecie riguardante un soggetto (nel nostro caso, come detto, un minore) affetto da patologia nota come epilessia criptogenetica, osservando, dopo ampia e conclusiva interpretazione delle fonti normative e della giurisprudenza, di potersi includere nelle prestazioni “socio assistenziali di rilievo sanitario” i trattamenti (anche farmacologici) somministrati con continuità ad individuo affetto dalla patologia sociale, cronica e neurologica de qua.
Aspetti processuali
Inoltre, e sotto un profilo più squisitamente processuale: chiamato a decidere sulla domanda azionata dalla Cooperativa Sociale in via monitoria contro il Comune, per la ripetizione delle spese di degenza del minore nella Struttura, relativamente alla quota ritenuta di “rilievo socio-assistenziale”, il Tribunale berico ha, in ragione del principio come sopra affermato e sul rilievo della stretta correlazione nella fattispecie tra prestazioni sanitarie e prestazioni assistenziali, evidenziato la rilevabilità d’ufficio della carenza di legittimazione passiva in capo al Comune stesso, revocando perciò il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed opposto dal Comune.
La decisione
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha stabilito che a doversi far carico della quota richiesta dalla Comunità Sociale ove risiedeva la famiglia e il minore affetto dalla patologia sia il S.S.N. e non il Comune di residenza, revocando il decreto ingiuntivo opposto, data la mancanza di legittimità del Comune in ordine al credito ingiunto.
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(Tribunale di Vicenza, Sentenza del 17 ottobre 2018, n. 2489)