Obblighi di assistenza familiare: l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta per rilevare ai fini della sussistenza del reato

Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Ph. Luca Martini / Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Obblighi di assistenza familiare: l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta per rilevare ai fini della sussistenza del reato

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, articolo 570 c.p., l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti.
 

La cassazione penale sezione VI con la sentenza n. 45803 depositata il 13 dicembre 2021 ha respinto il ricorso di un padre che sosteneva l’incapacità economica stante lo svolgimento di un lavoro saltuario e la circostanza dell’insussistenza dello stato di bisogno dei figli minori stante il fatto che l’ex moglie fosse stata aiutata economicamente dai suoi genitori.

La cassazione ha indicato che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 Cp, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti.

Nel caso di specie l’istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che l’imputato, nel periodo oggetto di contestazione, aveva svolto un lavoro seppur saltuario che gli permetteva di contribuire, anche se parzialmente, alle esigenze dei due figli minori.

Nel richiamare la giurisprudenza costante della Suprema Corte in tema di incapacità economica dell’obbligato, tra le tante cassazione sezione VI, n. 33997 del 24 giugno 2015, gli Ermellini sottolineano che l’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 Cp, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti.

Ricordiamo che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Sez. 6, 10085/2005).

Infine è del tutto irrilevante la presenza di terze persone che si occupano delle esigenze dei minori, nel caso specifico i nonni materni.

Infatti, è espressione di un principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta  “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 570, comma 2, codice penale, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.

In questo senso, tra le molte cassazione sezione VI, del 20 novembre 2014, Rv. 261871.

Segnaliamo una interessante ed esaustiva rassegna della giurisprudenza della cassazione in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare