MAGNA CARTA (1215)

12. Nessuno scutagium o auxilium sarà imposto nel nostro regno se non per consenso generale, a meno che non si tratti del riscatto della nostra persona, dell’ordinazione a cavaliere del nostro primogenito e, una sola volta, del matrimonio della nostra figlia maggiore, per i quali fini non sarà imposto null’altro che un ragionevole auxilium; lo stesso sia per gli auxilia che sono imposti alla città di Londra.

13. E la città di Londra goda di tutte le sue antiche libertà e libere consuetudini sia per terra che per acqua. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti conservino tutte le loro libertà e libere consuetudini.

14. E fatta eccezione per i tre casi anzidetti, al fine di ottenere il consenso generale sull’imposizione di un auxilium o di uno scutagium faremo convocare è individualmente con nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti e i maggiori baroni; e per mezzo dei nostri sceriffi e balivi emaneremo una convocazione generale di tutti coloro i quali hanno in possesso nostre terre, affinché essi, con un preavviso di almeno quaranta giorni, in un dato giorno vengano a trovarsi in un determinato luogo; e in tutte le lettere di convocazione ne sarà indicata la causa; e quando la convocazione avrà avuto luogo nel giorno stabilito, si procederà secondo la risoluzione adottata dai presenti, anche se non tutti i convocati si saranno presentati.

[Liberilibri, Macerata, 2007, pp. 13 e 15]

12. Nessuno scutagium o auxilium sarà imposto nel nostro regno se non per consenso generale, a meno che non si tratti del riscatto della nostra persona, dell’ordinazione a cavaliere del nostro primogenito e, una sola volta, del matrimonio della nostra figlia maggiore, per i quali fini non sarà imposto null’altro che un ragionevole auxilium; lo stesso sia per gli auxilia che sono imposti alla città di Londra.

13. E la città di Londra goda di tutte le sue antiche libertà e libere consuetudini sia per terra che per acqua. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti conservino tutte le loro libertà e libere consuetudini.

14. E fatta eccezione per i tre casi anzidetti, al fine di ottenere il consenso generale sull’imposizione di un auxilium o di uno scutagium faremo convocare è individualmente con nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti e i maggiori baroni; e per mezzo dei nostri sceriffi e balivi emaneremo una convocazione generale di tutti coloro i quali hanno in possesso nostre terre, affinché essi, con un preavviso di almeno quaranta giorni, in un dato giorno vengano a trovarsi in un determinato luogo; e in tutte le lettere di convocazione ne sarà indicata la causa; e quando la convocazione avrà avuto luogo nel giorno stabilito, si procederà secondo la risoluzione adottata dai presenti, anche se non tutti i convocati si saranno presentati.

[Liberilibri, Macerata, 2007, pp. 13 e 15]