IN NOME DELLA REPUBBLICA CISALPINA

IN NOME DELLA REPUBBLICA CISALPINA

Milano, li 24 Vendemmiale Anno IX. Repubblicano (16 ottobre 1800)

AVVISO

La sorte delle Armi ha deluse le speranze di coloro che aborrendo, o temendo di vivere in Repubblica emigrano dal Territorio Cisalpino all’atto dell’evasione dell’Armata nemica.

Sempre più ostinati nel mal preso loro partito tentano già alcuni di essi di realizzare le loro sostanze per trasportarle clandestinamente, e senza la necessaria superiore autorizzazione fuori del suolo Repubblicano. Altri più perfidi, con simulate alienazioni od ipoteche, tendono direttamente a defraudare ad ogni evento la garanzia del pubblico patrimonio.

Per impedire la riuscita di queste ree collusioni e per garantire da ogni frode la piena esecuzione della Legge 16. Termidoro anno VIII., seguendo anche ciò che fu disposto in egual caso colla Legge 8. Termidoro anno VI., il Comitato Governativo mi ha incaricato di pubblicare le seguenti determinazioni.

I. Sono proibite, fino a nuova disposizione, le alienazioni, ipoteche, o dati in paga di qualunque sorta dei Beni stabili o mobili, crediti, ragioni, ed azioni degli Emigrati, o senza giusto titolo assenti dal Territorio della Repubblica.

II. Sono compresi in questa disposizione i Beni, e crediti come sopra anche di quelle famiglie, di cui solo una parte, o un solo individuo si trovi assente, a meno che non si provi essere seguita una reale divisione di sostanze per mezzo di atto pubblico e solenne, almeno un mese prima dell’epoca del ritorno della Libertà, mentre in questo caso la detta proibizione a vendere, ipotecare, o dare in paga si estenderà soltanto alle sostanze dell’assente, od assenti.

III. Alla stessa disposizione saranno soggetti tutti i contratti come sopra, che all’atto della pubblicazione del presente Avviso non fossero ancora solennemente perfezionati, e quindi per gli effetti contemplati nell’Avviso medesimo si riterranno come non avvenuti.

IV. Quei contratti che venissero fatti in contravvenzione del presente Avviso, saranno di niun valore, ed i Beni o crediti venduti, ipotecati, o in qualunque altro modo alienati, saranno sottoposti alla perdita del 20. per cento del Capitale, da prevalersi immediatamente a profitto della Nazione, e la loro ressidua quantità verrà messa sotto sequestro.

Ad una egual multa del 20. per cento sarà soggetto il compreatore o cessionario pei Beni come sopra, che avrà ricevuto per titolo di vendita, ipoteca, o pagamento, o per qualunque altro titolo.

Il Notaro poi che si sarà prestato a rogare o firmare atti di qualunque sorta in contravvenzione delle presenti disposizioni, sarà interdetto perpetuamente dall’esercizio del Notariato.

Quanto ai testimoni che saranno intervenuti agli atti medesimi, verranno essi puniti con due mesi di carcere.

V. La sanzione del precedente Articolo si estenderà anche per tutti gli atti di vendita o come sopra, fatti dall’epoca del 31. Maggio ultimo scorso v. s. in avanti, e che risultassero essere simulati.

VI L’immancabile e piena esecuzione di queste disposizioni è specialmente affidata allo zelo, e alla vigilanza della Polizia Generale, delle rispettive Amministrazioni Centrali e Municipali, e dei Commissari del Governo presso i Dipartimenti.

L’ISPETTORE GENERALE DI GIUSTIZIA, E POLIZIA

SMANCINI

CUSTODI Segretario

In Milano ed in Bologna nella Stamperia Sassi

[Napoleone proclama la Repubblica Cisalpina a Milano il 2 giugno 1800. La battaglia di Marengo è del 14 giugno 1800. La Convenzione di Alessandria tra Melas e Napoleone comporta la cessione ai francesi di Piemonte, Lombardia e Liguria. Gli austriaci si ritirano dietro la linea del Mincio]