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Società sportive professionistiche: il tesseramento del calciatore "giovane" (infraquattordicenne) tra regolamenti e artifici

Il tema in argomento non può prescindere da una preliminare e sintetica demarcazione del perimetro normativo-regolamentare domestico di specifico riferimento (Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C.), nel cui ambito è immediatamente individuabile un principio di carattere generale, espressamente enunciato dall'articolo 31, comma 1, Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (N.O.I.F.).

Detta disposizione, in particolare, formalizza, per così dire, la qualificazione dei cosidetti calciatori “giovani”, ricomprendendo nella categoria coloro che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che alla data del 1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

I predetti calciatori − prescrive sempre l'articolo 31, comma 2 N.O.I.F. − possono essere tesserati in forza alle società sportive associate alle Leghe (Lega Nazionale Professionisti Serie A − L.N.P. A −, Lega Nazionale Professionisti Serie B − L.N.P. B −, Lega Italiana Calcio Professionistico − LEGA PRO − e Lega Nazionale Dilettanti − L.N.D. −), nonché in forza a quelle che svolgono attività esclusiva nell'ambito del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica − S.G.S. − (il S.G.S. costituisce il settore mediante cui la F.I.G.C. promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni di età e allo scopo di raggiungere i predetti obiettivi, nonché di seguire e organizzare tale attività, il S.G.S. si avvale di strutture periferiche deputate alla cura dell'attività stessa a livello regionale e al cui interno operano dirigenti e tecnici, in regime di volontariato, per l'espletamento di funzioni organizzative e promozionali).

Varie e di diversa natura sono le forme di tesseramento dei cosiddetti “giovani” e possono essere individuate come segue:

Tesseramento F.I.G.C. piccoli amici

Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti presso Scuole Calcio o Centri Calcistici di Base ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla F.I.G.C.

Tesseramento F.I.G.C. Categoria pulcini ed esordienti

Ha validità annuale ed è previsto per i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che al 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il dodicesimo.

Tesseramento F.I.G.C. Categoria giovanissimi e allievi

Ha validità annuale ed è previsto per i calciatori che al 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il dodicesimo anno di età e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il sedicesimo.

Tesseramento F.I.G.C. Giovani dilettanti

E previsto per i calciatori “giovani” a decorrere dal quattordicesimo anni di età anagraficamente compiuto e ha validità sino al termine della stagione sportiva entro la quale l'atleta abbia anagraficamente compiuto il venticinquesimo anno di età (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Sez. III quater, n. 6258/2013 che si è pronunciato in ordine al ricorso del Sig. Pasquale Mauriello volto a ottenere l'annullamento, previa sospensiva, delle decisioni assunte dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport − T.N.A.S.− il 15 giugno 2012, dalla Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. il 10 gennaio 2012 (C.U. n. 127/CGF) e dalla Commissione Tesseramenti F.I.G.C. il 7 settembre 2011 (C.U. n. 6/D), all'esito delle quali è stato negata la richiesta di scioglimento del vincolo sportivo dalla propria società sportiva di appartenenza (USD Sa.Ma.Ger.).

Peraltro, sul punto, è di questi ultimi tempi la rinnovata presa di posizione dell'Associazione Italiana Calciatori − A.I.C. − manifestata anche mediante l'attivazione di una diffusa campagna pubblicitaria di sensibilizzazione, volta a ottenere, in via definitiva, l'abolizione del cosiddetto vincolo sportivo esteso sino all'età di 25 anni.

Tesseramento F.I.G.C. Giovani di serie

E' previsto i calciatori “giovani” tesserati in forza a società sportive associate alle Leghe professionistiche (L.N.P. A, L.N.P. B e LEGA PRO), i quali, dal quattordicesimo anno anagraficamente compiuto assumono un particolare vincolo di tesseramento atto a permettere alla società sportiva di curarne l'addestramento e la preparazione all'impiego nei campionati sino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie il diciannovesimo anno di età (articolo 33 N.O.I.F.).

Ciò premesso, interessa evidenziare in questa sede che sempre in base alla predetta disposizione regolamentare (nello specifico, all'articolo 31, comma 3, N.O.I.F.), quale principio di carattere parimenti generale, i cosiddetti calciatori “giovani”, una volta perfezionatosi il relativo tesseramento, restano vincolati alla società sportiva di appartenenza per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale gli stessi sono liberi di diritto.

Di conseguenza, per rimanere nel contesto del tema in argomento, una società sportiva associata a una delle Leghe professionistiche potrebbe pacificamente tesserare un atleta che non ancora compia il quattordicesimo anno di età e in tal caso quest'ultimo sarebbe libero di diritto al termine della stagione sportiva, anche qualora nelle more del relativo svolgimento il giovane calciatore diventi a tutti gli effetti quattordicenne.

Tuttavia, in relazione alla forma di tesseramento del c.d. giovane di serie, alcune società sportive professionistiche, evidentemente interessate a vincolare il più presto possibile il giovane calciatore non ancora quattordicenne (ma che stia per diventarlo nel breve periodo, di solito, entro due o tre mesi) sino alla scadenza di cui al citato articolo 33 N.O.I.F. (il che sarebbe vietato dato che prima del compimento degli anni 14 il vincolo non può estendersi oltre il termine della stagione sportiva), si attivano in termini di assoluta irregolarità e scorrettezza. Cosa si verifica in concreto?

In sostanza, la società sportiva X, contestualmente al primo tesseramento del giovane calciatore Y non ancora quattordicenne (valido ed efficace solo sino al termine della stagione sportiva), induce il minore e i propri genitori (il cui intervento, ai fini della rappresentanza, é imprescindibile) a sottoscrivere un secondo tesseramento che, non casualmente, diviene oggetto di deposito presso gli uffici istituzionali competenti immediatamente dopo il compimento del quattordicesimo anno di età da parte del tesserato.

Questi, pertanto, una volta perfezionato il deposito del secondo tesseramento assumerà la qualifica di "giovane di serie" (in quanto tesserato da una società sportiva professionistica associata ad una delle leghe professionistiche) e, di conseguenza, assumerà, nel contempo, un particolare vincolo sino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie il diciannovesimo anno di età.

Insomma, un vincolo di tesseramento regolarmente assunto dal giovane atleta con validità annuale, in base alla rappresentata “macchinazione” si trasforma improvvisamente e diviene pluriennale, senza che, come di frequente si verifica, l'interessato (unitamente e/o per il tramite dei relativi genitori) abbia effettivamente manifestato  una propria volontà in tal senso.

Non potrà sfuggire l'illegittimità di un siffatto comportamento che viene posto in essere, come ben si comprenderà, confidando nella “ignoranza” altrui in ordine alle disposizioni regolamentari domestiche di settore.

Tuttavia, a beneficio della posizione del calciatore “giovane”, tesserato in prima battuta con vincolo annuale ma che intenda liberarsi dal vincolo assunto prima del deposito del secondo tesseramento, soccorrono quattro possibilità, di cui, però, nella prassi, soltanto una si rivela solitamente risolutiva, ovvero quella correlata  al cosiddetto svincolo per inattività del calciatore (per i cosiddetti “giovani dilettanti” cfr. articolo 109, comma 1, N.O.I.F.).

Detta disposizione regolamentare prevede che il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, qualora dopo quattro giornate dall’inizio del campionato non abbia preso parte ad alcuna gara per motivi a lui non imputabili, possa richiedere lo svincolo per inattività.

A tal fine il calciatore deve inviare una lettera a mezzo raccomandata a.r., sottoscritta anche dagli esercenti la potestà genitoriale (rectius responsabilità genitoriale, in base alla recentissima riforma in tema di filiazione), al Comitato Regionale territorialmente competente, rimettendone copia, sempre mediante invio di lettera a mezzo raccomandata a.r., anche alla società sportiva di appartenenza, avendo cura di allegare la ricevuta alla comunicazione inviata al predetto Comitato Regionale.

La società sportiva, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, può proporre opposizione con lettera raccomandata a.r., inviandola sempre all'indicato ente istituzionale e per conoscenza al calciatore.

L’opposizione non proposta da parte della società sportiva nei termini e secondo le modalità indicate  sarà considerata quale adesione alla richiesta dell'interessato.

Lo svincolo per inattività, peraltro, può essere domandato anche in accordo con la società sportiva prima dell’inizio dell’attività calcistica (campionati o tornei) e tale richiesta, sottoscritta dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale (rectius responsabilità genitoriale), dovrà essere inviata, anche in tal caso, mediante lettera a mezzo raccomandata a.r., al più volte richiamato Comitato Regionale territorialmente competente, corredata dall’assenso della società sportiva di appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento dell'interessato.

Si badi bene, qualora il calciatore, prima dell'invio della lettera a mezzo raccomandata a.r. di cui sopra, abbia  preso parte ad una gara anche per solo un minuto, lo svincolo per inattività non potrà essere efficacemente domandato.

Per completezza espositiva, si segnalano le residuali forme di svincolo, ovvero:

− il cosiddetto svincolo per rinuncia (articolo 107 N.O.I.F.), per cui così come disposto annualmente dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale e ai sensi dell’articolo 107, comma 1, ultimo cpv, N.O.I.F., i calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate dallo stesso Comunicato Ufficiale, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, presso i Comitati Regionali o le Delegazioni della L.N.D. territorialmente competenti entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giorno successivo alla scadenza dei termini suddetti.

I Comitati Regionali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali gli elenchi dei calciatori svincolati;

− il cosiddetto svincolo per inattività della società sportiva o esclusione dal campionato della società (articolo 110, comma 6, N.O.I.F.), per cui i calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal S.G.S. hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso in cui la società sportiva, prima del 31 gennaio, si ritiri dal campionato di competenza o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società sportiva ha titolo per partecipare ad altri campionati. I calciatori delle categorie “Pulcini” e “Esordienti hanno diritto di essere svincolati se le società sportive per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

− il cosiddetto svincolo per cambio di residenza (articolo 110, comma 7, N.O.I.F.), le Delegazioni della L.N.D. territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” e “Esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la società sportiva titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (Giovanissimi e Allievi) rientrano nelle competenze del S.G.S. che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri di cui all'articolo 111, comma 1, N.O.I.F.

 

 

 

 

Il tema in argomento non può prescindere da una preliminare e sintetica demarcazione del perimetro normativo-regolamentare domestico di specifico riferimento (Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C.), nel cui ambito è immediatamente individuabile un principio di carattere generale, espressamente enunciato dall'articolo 31, comma 1, Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (N.O.I.F.).

Detta disposizione, in particolare, formalizza, per così dire, la qualificazione dei cosidetti calciatori “giovani”, ricomprendendo nella categoria coloro che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che alla data del 1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

I predetti calciatori − prescrive sempre l'articolo 31, comma 2 N.O.I.F. − possono essere tesserati in forza alle società sportive associate alle Leghe (Lega Nazionale Professionisti Serie A − L.N.P. A −, Lega Nazionale Professionisti Serie B − L.N.P. B −, Lega Italiana Calcio Professionistico − LEGA PRO − e Lega Nazionale Dilettanti − L.N.D. −), nonché in forza a quelle che svolgono attività esclusiva nell'ambito del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica − S.G.S. − (il S.G.S. costituisce il settore mediante cui la F.I.G.C. promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni di età e allo scopo di raggiungere i predetti obiettivi, nonché di seguire e organizzare tale attività, il S.G.S. si avvale di strutture periferiche deputate alla cura dell'attività stessa a livello regionale e al cui interno operano dirigenti e tecnici, in regime di volontariato, per l'espletamento di funzioni organizzative e promozionali).

Varie e di diversa natura sono le forme di tesseramento dei cosiddetti “giovani” e possono essere individuate come segue:

Tesseramento F.I.G.C. piccoli amici

Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti presso Scuole Calcio o Centri Calcistici di Base ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla F.I.G.C.

Tesseramento F.I.G.C. Categoria pulcini ed esordienti

Ha validità annuale ed è previsto per i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che al 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il dodicesimo.

Tesseramento F.I.G.C. Categoria giovanissimi e allievi

Ha validità annuale ed è previsto per i calciatori che al 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il dodicesimo anno di età e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il sedicesimo.

Tesseramento F.I.G.C. Giovani dilettanti

E previsto per i calciatori “giovani” a decorrere dal quattordicesimo anni di età anagraficamente compiuto e ha validità sino al termine della stagione sportiva entro la quale l'atleta abbia anagraficamente compiuto il venticinquesimo anno di età (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Sez. III quater, n. 6258/2013 che si è pronunciato in ordine al ricorso del Sig. Pasquale Mauriello volto a ottenere l'annullamento, previa sospensiva, delle decisioni assunte dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport − T.N.A.S.− il 15 giugno 2012, dalla Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. il 10 gennaio 2012 (C.U. n. 127/CGF) e dalla Commissione Tesseramenti F.I.G.C. il 7 settembre 2011 (C.U. n. 6/D), all'esito delle quali è stato negata la richiesta di scioglimento del vincolo sportivo dalla propria società sportiva di appartenenza (USD Sa.Ma.Ger.).

Peraltro, sul punto, è di questi ultimi tempi la rinnovata presa di posizione dell'Associazione Italiana Calciatori − A.I.C. − manifestata anche mediante l'attivazione di una diffusa campagna pubblicitaria di sensibilizzazione, volta a ottenere, in via definitiva, l'abolizione del cosiddetto vincolo sportivo esteso sino all'età di 25 anni.

Tesseramento F.I.G.C. Giovani di serie

E' previsto i calciatori “giovani” tesserati in forza a società sportive associate alle Leghe professionistiche (L.N.P. A, L.N.P. B e LEGA PRO), i quali, dal quattordicesimo anno anagraficamente compiuto assumono un particolare vincolo di tesseramento atto a permettere alla società sportiva di curarne l'addestramento e la preparazione all'impiego nei campionati sino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie il diciannovesimo anno di età (articolo 33 N.O.I.F.).

Ciò premesso, interessa evidenziare in questa sede che sempre in base alla predetta disposizione regolamentare (nello specifico, all'articolo 31, comma 3, N.O.I.F.), quale principio di carattere parimenti generale, i cosiddetti calciatori “giovani”, una volta perfezionatosi il relativo tesseramento, restano vincolati alla società sportiva di appartenenza per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale gli stessi sono liberi di diritto.

Di conseguenza, per rimanere nel contesto del tema in argomento, una società sportiva associata a una delle Leghe professionistiche potrebbe pacificamente tesserare un atleta che non ancora compia il quattordicesimo anno di età e in tal caso quest'ultimo sarebbe libero di diritto al termine della stagione sportiva, anche qualora nelle more del relativo svolgimento il giovane calciatore diventi a tutti gli effetti quattordicenne.

Tuttavia, in relazione alla forma di tesseramento del c.d. giovane di serie, alcune società sportive professionistiche, evidentemente interessate a vincolare il più presto possibile il giovane calciatore non ancora quattordicenne (ma che stia per diventarlo nel breve periodo, di solito, entro due o tre mesi) sino alla scadenza di cui al citato articolo 33 N.O.I.F. (il che sarebbe vietato dato che prima del compimento degli anni 14 il vincolo non può estendersi oltre il termine della stagione sportiva), si attivano in termini di assoluta irregolarità e scorrettezza. Cosa si verifica in concreto?

In sostanza, la società sportiva X, contestualmente al primo tesseramento del giovane calciatore Y non ancora quattordicenne (valido ed efficace solo sino al termine della stagione sportiva), induce il minore e i propri genitori (il cui intervento, ai fini della rappresentanza, é imprescindibile) a sottoscrivere un secondo tesseramento che, non casualmente, diviene oggetto di deposito presso gli uffici istituzionali competenti immediatamente dopo il compimento del quattordicesimo anno di età da parte del tesserato.

Questi, pertanto, una volta perfezionato il deposito del secondo tesseramento assumerà la qualifica di "giovane di serie" (in quanto tesserato da una società sportiva professionistica associata ad una delle leghe professionistiche) e, di conseguenza, assumerà, nel contempo, un particolare vincolo sino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie il diciannovesimo anno di età.

Insomma, un vincolo di tesseramento regolarmente assunto dal giovane atleta con validità annuale, in base alla rappresentata “macchinazione” si trasforma improvvisamente e diviene pluriennale, senza che, come di frequente si verifica, l'interessato (unitamente e/o per il tramite dei relativi genitori) abbia effettivamente manifestato  una propria volontà in tal senso.

Non potrà sfuggire l'illegittimità di un siffatto comportamento che viene posto in essere, come ben si comprenderà, confidando nella “ignoranza” altrui in ordine alle disposizioni regolamentari domestiche di settore.

Tuttavia, a beneficio della posizione del calciatore “giovane”, tesserato in prima battuta con vincolo annuale ma che intenda liberarsi dal vincolo assunto prima del deposito del secondo tesseramento, soccorrono quattro possibilità, di cui, però, nella prassi, soltanto una si rivela solitamente risolutiva, ovvero quella correlata  al cosiddetto svincolo per inattività del calciatore (per i cosiddetti “giovani dilettanti” cfr. articolo 109, comma 1, N.O.I.F.).

Detta disposizione regolamentare prevede che il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, qualora dopo quattro giornate dall’inizio del campionato non abbia preso parte ad alcuna gara per motivi a lui non imputabili, possa richiedere lo svincolo per inattività.

A tal fine il calciatore deve inviare una lettera a mezzo raccomandata a.r., sottoscritta anche dagli esercenti la potestà genitoriale (rectius responsabilità genitoriale, in base alla recentissima riforma in tema di filiazione), al Comitato Regionale territorialmente competente, rimettendone copia, sempre mediante invio di lettera a mezzo raccomandata a.r., anche alla società sportiva di appartenenza, avendo cura di allegare la ricevuta alla comunicazione inviata al predetto Comitato Regionale.

La società sportiva, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, può proporre opposizione con lettera raccomandata a.r., inviandola sempre all'indicato ente istituzionale e per conoscenza al calciatore.

L’opposizione non proposta da parte della società sportiva nei termini e secondo le modalità indicate  sarà considerata quale adesione alla richiesta dell'interessato.

Lo svincolo per inattività, peraltro, può essere domandato anche in accordo con la società sportiva prima dell’inizio dell’attività calcistica (campionati o tornei) e tale richiesta, sottoscritta dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale (rectius responsabilità genitoriale), dovrà essere inviata, anche in tal caso, mediante lettera a mezzo raccomandata a.r., al più volte richiamato Comitato Regionale territorialmente competente, corredata dall’assenso della società sportiva di appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento dell'interessato.

Si badi bene, qualora il calciatore, prima dell'invio della lettera a mezzo raccomandata a.r. di cui sopra, abbia  preso parte ad una gara anche per solo un minuto, lo svincolo per inattività non potrà essere efficacemente domandato.

Per completezza espositiva, si segnalano le residuali forme di svincolo, ovvero:

− il cosiddetto svincolo per rinuncia (articolo 107 N.O.I.F.), per cui così come disposto annualmente dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale e ai sensi dell’articolo 107, comma 1, ultimo cpv, N.O.I.F., i calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate dallo stesso Comunicato Ufficiale, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, presso i Comitati Regionali o le Delegazioni della L.N.D. territorialmente competenti entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giorno successivo alla scadenza dei termini suddetti.

I Comitati Regionali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali gli elenchi dei calciatori svincolati;

− il cosiddetto svincolo per inattività della società sportiva o esclusione dal campionato della società (articolo 110, comma 6, N.O.I.F.), per cui i calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal S.G.S. hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso in cui la società sportiva, prima del 31 gennaio, si ritiri dal campionato di competenza o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società sportiva ha titolo per partecipare ad altri campionati. I calciatori delle categorie “Pulcini” e “Esordienti hanno diritto di essere svincolati se le società sportive per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

− il cosiddetto svincolo per cambio di residenza (articolo 110, comma 7, N.O.I.F.), le Delegazioni della L.N.D. territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” e “Esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la società sportiva titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (Giovanissimi e Allievi) rientrano nelle competenze del S.G.S. che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri di cui all'articolo 111, comma 1, N.O.I.F.