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Tribunale di Milano: arbitrato sulle controversie in materia di bilancio? I Giudici dicono di sì

Il Tribunale di Milano ha respinto l’impugnazione presentata da una società avverso le delibere dell’assemblea dei soci relative all’approvazione del bilancio della S.r.l. di cui era socia.

La società convenuta, per contro, eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Milano a giudicare la controversia, in forza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto che prevede la devoluzione delle controversie, insorte tra i soci e la società, ad un arbitro unico.

La questione sottoposta al Tribunale riguarda la compromettibilità ad arbitrato di una vicenda che, seppur riguardante liti societarie, sostengono gli attori, è attinente a diritti indisponibili come quella relativa alla redazione del bilancio.

I Giudici del Tribunale hanno, dapprima, chiarito che il più recente orientamento giurisprudenziale specifica che “l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili”. Inoltre, la nozione di diritto indisponibile deve essere “ricavabile dal tessuto normativo e (non più) sulla base della (opinabile) qualificazione come generale o individuale dell’interesse tutelato”.

“L’indisponibilità del diritto non può essere sovrapposta a quella della inderogabilità di una data disciplina”.

In particolare, motivano i Giudici, i vizi fatti valere da parte attrice non risultano riconducibili all’area della nullità insanabile in quanto la denuncia degli stessi è soggetta al termine di cui al terzo comma, prima parte, dell’articolo 2479-ter del Codice Civile, oltre a quello specifico di cui all’articolo 2434-bis del Codice Civile, richiamato dall’ultimo comma dell’articolo 2479 del Codice Civile, in materia di S.r.l.

Da ultimo, essendo il compromesso una disciplina vista con il favore del Legislatore, esso deve considerarsi quale “sistema processuale alternativo di definizione delle liti endosocietarie” adatto, quindi, alla definizione della controversia in oggetto.

La clausola compromissoria è stata ritenuta quindi valida ed efficace ed il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare, rimettendo le parti al giudizio dell’arbitro unico.

(Tribunale di Milano, Sentenza 13 maggio 2013, n. 6700)

Il Tribunale di Milano ha respinto l’impugnazione presentata da una società avverso le delibere dell’assemblea dei soci relative all’approvazione del bilancio della S.r.l. di cui era socia.


La società convenuta, per contro, eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Milano a giudicare la controversia, in forza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto che prevede la devoluzione delle controversie, insorte tra i soci e la società, ad un arbitro unico.

La questione sottoposta al Tribunale riguarda la compromettibilità ad arbitrato di una vicenda che, seppur riguardante liti societarie, sostengono gli attori, è attinente a diritti indisponibili come quella relativa alla redazione del bilancio.

I Giudici del Tribunale hanno, dapprima, chiarito che il più recente orientamento giurisprudenziale specifica che “l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili”. Inoltre, la nozione di diritto indisponibile deve essere “ricavabile dal tessuto normativo e (non più) sulla base della (opinabile) qualificazione come generale o individuale dell’interesse tutelato”.

“L’indisponibilità del diritto non può essere sovrapposta a quella della inderogabilità di una data disciplina”.

In particolare, motivano i Giudici, i vizi fatti valere da parte attrice non risultano riconducibili all’area della nullità insanabile in quanto la denuncia degli stessi è soggetta al termine di cui al terzo comma, prima parte, dell’articolo 2479-ter del Codice Civile, oltre a quello specifico di cui all’articolo 2434-bis del Codice Civile, richiamato dall’ultimo comma dell’articolo 2479 del Codice Civile, in materia di S.r.l.

Da ultimo, essendo il compromesso una disciplina vista con il favore del Legislatore, esso deve considerarsi quale “sistema processuale alternativo di definizione delle liti endosocietarie” adatto, quindi, alla definizione della controversia in oggetto.

La clausola compromissoria è stata ritenuta quindi valida ed efficace ed il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare, rimettendo le parti al giudizio dell’arbitro unico.

(Tribunale di Milano, Sentenza 13 maggio 2013, n. 6700)