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Arbitrato - Cassazione Civile: la clausola compromissoria nello statuto di una società cooperativa comporta comunque il rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio

Arbitrato - Cassazione Civile: la clausola compromissoria nello statuto di una società cooperativa comporta comunque il rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio
Arbitrato - Cassazione Civile: la clausola compromissoria nello statuto di una società cooperativa comporta comunque il rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio

La Corte di Cassazione ha stabilito l’applicabilità del termine di decadenza previsto per l’opposizione all’esecuzione della delibera di esclusione del socio nelle società cooperative, anche nei confronti di una clausola compromissoria.

Nel caso di specie la Corte Suprema, a Sezioni Unite, si è pronunciata sull’applicabilità del termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’Articolo 2527 del Codice Civile (“Articolo”) (elevato a sessanta giorni, per effetto del Decreto Legislativo 6/2003, “Decreto”), anche nel caso in cui l’opposizione all’esecuzione della delibera societaria sia proposta tramite domanda arbitrale.

Il fatto

Tre soggetti propongono opposizione avverso la delibera di esclusione dalla compagine sociale, emanata da una società cooperativa di abitazione a responsabilità limitata, di cui fanno parte.

Questi propongono ricorso in un primo momento alla Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare e, a seguito della sua soppressione, al Tribunale di Teramo, che, con sentenza, dichiara la propria incompetenza a decidere, in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto di detta società, riscontrandosi quindi la necessaria devoluzione della controversia a un Tribunale Arbitrale.

I tre soggetti, pertanto, a distanza di anni dal promovimento del giudizio ordinario, presentano domanda arbitrale, che viene regolarmente notificata alla cooperativa controparte; il giudizio arbitrale si conclude con lodo che statuisce la nullità della delibera di esclusione dei tre soci, per mancanza di prova certa della loro morosità.

La società Cooperativa impugna il lodo arbitrale davanti alla Corte d’Appello, deducendo l’appartenenza della controversia alla cognizione del giudice amministrativo, e la violazione del termine previsto dall’Articolo, che prevede, nella versione antecedente le modifiche apportate dal Decreto, il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione della delibera tramite promovimento di azione giudiziale. La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado.

Avverso la pronuncia della Corte territoriale, la società cooperativa propone ricorso in Cassazione, portando davanti la Suprema Corte i seguenti motivi:

  1. si denuncia la violazione del termine di trenta giorni previsto dall’Articolo, in quanto il giudizio arbitrale è pienamente compatibile con tale previsione, e non propone alcuna deroga;
  2. si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio: infatti la Corte d’appello non ha correttamente valutato e motivato perché il comportamento processuale della cooperativa, esplicantesi nell’inserimento della clausola compromissoria all’interno dello statuto, abbia costituito rinuncia implicita alla previsione del termine per l’opposizione all’esecuzione come previsto al terzo comma dell’Articolo.

Equipollenza tra giudizio pubblico e privato

Il termine decadenziale previsto dall’Articolo, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del Decreto, e riportato, in seguito, all’articolo 2533 del Codice Civile, è stato valutato dal collegio arbitrale come termine non perentorio, ma derogabile, la cui rinuncia è stata possibile desumere dall’ inserimento, all’interno dello statuto societario, della clausola compromissoria: è stata rilevata quindi un’incompatibilità applicativa tra detta norma e il giudizio arbitrale, potendosi quindi proporre impugnazione avverso la deliberazione di esclusione anche oltre il termine prospettato dalla norma.

La Suprema Corte rileva un primo errore di fondo di questa considerazione, e cioè l’inammissibilità del motivo di impugnazione relativo alla violazione del termine di decadenza, in virtù di una clausola di esclusione di appellabilità del lodo per un vizio attinente al merito della controversia, aggiungendo a tale motivazione il disposto dell’articolo 829 del Codice di Procedura Civile, secondo il quale gli errores in iudicando possono essere fatti valere come causa di nullità del lodo solo se ciò sia espressamente disposto dalle parti o dalla legge.

Da parte della Corte territoriale vi è stata quindi implicita (ed erronea) qualificazione del motivo di impugnazione del lodo come errores in procedendo, sul quale si è formato, in assenza di apposito ricorso incidentale in merito, giudicato interno per omessa impugnazione da parte dei controricorrenti.

La Suprema Corte ritiene il termine in questione applicabile anche al giudizio arbitrale, in quanto procedimento equipollente ed equivalente a quello giudiziale, rilevando l’assimilazione, in toto, della domanda giudiziale alla domanda arbitrale, non configurandosi perciò, nel caso di specie, un’implicita rinuncia, da parte della cooperativa, alla disposizione di cui all’Articolo (oggi trasposta all’interno dell’articolo 2533 dello stesso codice). 

Rinuncia alla clausola compromissoria

Per di più la Cassazione rileva come il Tribunale Arbitrale sia stato adito non in prima, non in seconda, ma addirittura in terza battuta, potendosi rilevare, pertanto, l’applicabilità del principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui: “qualora la parte promuova nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio davanti al giudice ordinario avente identità, totale o parziale, di oggetto, tale comportamento costituisce implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria, restando, così, ad essa preclusa la possibilità di far successivo ricorso a procedimento arbitrale”.

Decisione

Per questi motivi, quindi, la Corte accoglie il ricorso della società cooperativa, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del lodo e compensa interamente fra le parti le spese processuali dell’intero giudizio. 

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 6 luglio 2016, n. 13722)

La Corte di Cassazione ha stabilito l’applicabilità del termine di decadenza previsto per l’opposizione all’esecuzione della delibera di esclusione del socio nelle società cooperative, anche nei confronti di una clausola compromissoria.

Nel caso di specie la Corte Suprema, a Sezioni Unite, si è pronunciata sull’applicabilità del termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’Articolo 2527 del Codice Civile (“Articolo”) (elevato a sessanta giorni, per effetto del Decreto Legislativo 6/2003, “Decreto”), anche nel caso in cui l’opposizione all’esecuzione della delibera societaria sia proposta tramite domanda arbitrale.

Il fatto

Tre soggetti propongono opposizione avverso la delibera di esclusione dalla compagine sociale, emanata da una società cooperativa di abitazione a responsabilità limitata, di cui fanno parte.

Questi propongono ricorso in un primo momento alla Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare e, a seguito della sua soppressione, al Tribunale di Teramo, che, con sentenza, dichiara la propria incompetenza a decidere, in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto di detta società, riscontrandosi quindi la necessaria devoluzione della controversia a un Tribunale Arbitrale.

I tre soggetti, pertanto, a distanza di anni dal promovimento del giudizio ordinario, presentano domanda arbitrale, che viene regolarmente notificata alla cooperativa controparte; il giudizio arbitrale si conclude con lodo che statuisce la nullità della delibera di esclusione dei tre soci, per mancanza di prova certa della loro morosità.

La società Cooperativa impugna il lodo arbitrale davanti alla Corte d’Appello, deducendo l’appartenenza della controversia alla cognizione del giudice amministrativo, e la violazione del termine previsto dall’Articolo, che prevede, nella versione antecedente le modifiche apportate dal Decreto, il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione della delibera tramite promovimento di azione giudiziale. La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado.

Avverso la pronuncia della Corte territoriale, la società cooperativa propone ricorso in Cassazione, portando davanti la Suprema Corte i seguenti motivi:

  1. si denuncia la violazione del termine di trenta giorni previsto dall’Articolo, in quanto il giudizio arbitrale è pienamente compatibile con tale previsione, e non propone alcuna deroga;
  2. si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio: infatti la Corte d’appello non ha correttamente valutato e motivato perché il comportamento processuale della cooperativa, esplicantesi nell’inserimento della clausola compromissoria all’interno dello statuto, abbia costituito rinuncia implicita alla previsione del termine per l’opposizione all’esecuzione come previsto al terzo comma dell’Articolo.

Equipollenza tra giudizio pubblico e privato

Il termine decadenziale previsto dall’Articolo, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del Decreto, e riportato, in seguito, all’articolo 2533 del Codice Civile, è stato valutato dal collegio arbitrale come termine non perentorio, ma derogabile, la cui rinuncia è stata possibile desumere dall’ inserimento, all’interno dello statuto societario, della clausola compromissoria: è stata rilevata quindi un’incompatibilità applicativa tra detta norma e il giudizio arbitrale, potendosi quindi proporre impugnazione avverso la deliberazione di esclusione anche oltre il termine prospettato dalla norma.

La Suprema Corte rileva un primo errore di fondo di questa considerazione, e cioè l’inammissibilità del motivo di impugnazione relativo alla violazione del termine di decadenza, in virtù di una clausola di esclusione di appellabilità del lodo per un vizio attinente al merito della controversia, aggiungendo a tale motivazione il disposto dell’articolo 829 del Codice di Procedura Civile, secondo il quale gli errores in iudicando possono essere fatti valere come causa di nullità del lodo solo se ciò sia espressamente disposto dalle parti o dalla legge.

Da parte della Corte territoriale vi è stata quindi implicita (ed erronea) qualificazione del motivo di impugnazione del lodo come errores in procedendo, sul quale si è formato, in assenza di apposito ricorso incidentale in merito, giudicato interno per omessa impugnazione da parte dei controricorrenti.

La Suprema Corte ritiene il termine in questione applicabile anche al giudizio arbitrale, in quanto procedimento equipollente ed equivalente a quello giudiziale, rilevando l’assimilazione, in toto, della domanda giudiziale alla domanda arbitrale, non configurandosi perciò, nel caso di specie, un’implicita rinuncia, da parte della cooperativa, alla disposizione di cui all’Articolo (oggi trasposta all’interno dell’articolo 2533 dello stesso codice). 

Rinuncia alla clausola compromissoria

Per di più la Cassazione rileva come il Tribunale Arbitrale sia stato adito non in prima, non in seconda, ma addirittura in terza battuta, potendosi rilevare, pertanto, l’applicabilità del principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui: “qualora la parte promuova nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio davanti al giudice ordinario avente identità, totale o parziale, di oggetto, tale comportamento costituisce implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria, restando, così, ad essa preclusa la possibilità di far successivo ricorso a procedimento arbitrale”.

Decisione

Per questi motivi, quindi, la Corte accoglie il ricorso della società cooperativa, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del lodo e compensa interamente fra le parti le spese processuali dell’intero giudizio. 

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 6 luglio 2016, n. 13722)