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Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità

Art. 456

Apertura della successione

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto [preleggi 23; Codice civile 43, 57, 58, 72, 620; Codice di procedura civile 22].

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 Art. 457

Delazione dell’eredità

L’eredità si devolve per legge [Codice civile 565] o per testamento [Codice civile 587].

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari [Codice civile 536].

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Art. 458

Divieto di patti successori

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla [Codice civile 1418] ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti [Codice civile 2122] che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi [Codice civile 557, 679, 1348, 2823].

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Art. 459

Acquisto dell’eredità

L’eredità si acquista con l’accettazione [Codice civile 470, 478, 485, 488, 527, 586, 2648]. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione [Codice civile 456].

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Art. 460

Poteri del chiamato prima dell’accettazione

Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie [Codice civile 476, 1168; Codice di procedura civile 703] a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione [Codice civile 1146].

Egli inoltre può compiere atti conservativi [Codice di procedura civile 670], di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio [Codice di procedura civile 747, 748].

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.

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Art. 461

Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Se il chiamato rinunzia alla eredità [Codice civile 519], le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità [Codice civile 511, 712].

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