Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità
Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto [preleggi 23; Codice civile 43, 57, 58, 72, 620; Codice di procedura civile 22].
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Delazione dell’eredità
L’eredità si devolve per legge [Codice civile 565] o per testamento [Codice civile 587].
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari [Codice civile 536].
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Divieto di patti successori
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla [Codice civile 1418] ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti [Codice civile 2122] che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi [Codice civile 557, 679, 1348, 2823].
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Acquisto dell’eredità
L’eredità si acquista con l’accettazione [Codice civile 470, 478, 485, 488, 527, 586, 2648]. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione [Codice civile 456].
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Poteri del chiamato prima dell’accettazione
Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie [Codice civile 476, 1168; Codice di procedura civile 703] a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione [Codice civile 1146].
Egli inoltre può compiere atti conservativi [Codice di procedura civile 670], di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio [Codice di procedura civile 747, 748].
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.
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Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia alla eredità [Codice civile 519], le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità [Codice civile 511, 712].
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