Art. 460
Poteri del chiamato prima dell’accettazione
Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie [Codice civile 476, 1168; Codice di procedura civile 703] a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione [Codice civile 1146].
Egli inoltre può compiere atti conservativi [Codice di procedura civile 670], di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio [Codice di procedura civile 747, 748].
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.
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