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Art. 458

Divieto di patti successori

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla [Codice civile 1418] ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti [Codice civile 2122] che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi [Codice civile 557, 679, 1348, 2823].

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