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 Art. 457

Delazione dell’eredità

L’eredità si devolve per legge [Codice civile 565] o per testamento [Codice civile 587].

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari [Codice civile 536].

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