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Capo II – Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Art. 2584

Diritto di esclusività

Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale [Codice civile 2424, n. 4] ha il diritto esclusivo [Codice civile 2563, 2569, 2577, 2592, 2593, 2598] di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [Codice civile 2588, 2589].

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

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Art. 2585

Oggetto del brevetto

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni [Codice civile 2569, 2593] atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali [Codice civile 2586].

In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.

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Art. 2586

Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo.

[Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto [Codice civile 2585].]

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Art. 2587

Brevetto dipendente da brevetto altrui

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali [Codice civile 2590, 2591].

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Art. 2588

Soggetti del diritto

Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa [Codice civile 2584, 2589].

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Art. 2589

Trasferibilità

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili [Codice civile 2577, 2581, 2584, 2588, 2590].

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Art. 2590

Invenzione del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [Codice civile 2589] dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali [Codice civile 2587, 2591].

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Art. 2591

Rinvio alle leggi speciali

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [Codice civile 2587, 2590, 2592].

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