Art. 2590
Invenzione del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [Codice civile 2589] dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali [Codice civile 2587, 2591].
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