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Art. 2585

Oggetto del brevetto

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni [Codice civile 2569, 2593] atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali [Codice civile 2586].

In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.

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