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Art. 2584

Diritto di esclusività

Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale [Codice civile 2424, n. 4] ha il diritto esclusivo [Codice civile 2563, 2569, 2577, 2592, 2593, 2598] di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [Codice civile 2588, 2589].

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

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