Capo II – Dell’uso e dell’abitazione
Uso
Chi ha il diritto d’uso [Codice civile 636, 1153, 1158, 2648, n. 2] di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti [Codice civile 821] per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia [Codice civile 1023, 1162, 1350, n. 4, 2643, n. 4].
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto [Codice civile 438, 1022].
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Abitazione
Chi ha il diritto di abitazione [Codice civile 636, 1003, 1021, 1158, 1162, 1171, 1350, n. 4, 2643, n. 4, 2812] di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia [Codice civile 1023].
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Ambito della famiglia
Nella famiglia [Codice civile 1021, 1022] si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi [Codice civile 291] e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi [Codice civile 2240].
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Divieto di cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione [Codice civile 965, 980].
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Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione
Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie [Codice civile 1004] e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario [Codice civile 1008].
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
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Applicabilità delle norme sull’usufrutto
Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.
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