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Art. 1025

Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione

Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie [Codice civile 1004] e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario [Codice civile 1008].

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

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