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Art. 1022

Abitazione

Chi ha il diritto di abitazione [Codice civile 636, 1003, 1021, 1158, 1162, 1171, 1350, n. 4, 2643, n. 4, 2812] di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia [Codice civile 1023].

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