x

x

Art. 1021

Uso

Chi ha il diritto d’uso [Codice civile 636, 1153, 1158, 2648, n. 2] di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti [Codice civile 821] per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia [Codice civile 1023, 1162, 1350, n. 4, 2643, n. 4].

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto [Codice civile 438, 1022].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.