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Capo III – Del pagamento dei debiti

Art. 752

Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

I coeredi [Codice civile 756] contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari [Codice civile 754, 755] in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [Codice civile 662, 663, 1010, 1295, 1315, 1318, 1319, 1546].

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Art. 753

Immobili gravati da rendita redimibile

Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile [Codice civile 1865], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l’eredità nello stato in cui si trova, l’immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili [Codice civile 726, 747], detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita [Codice civile 1866], salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l’affrancazione.

Alla prestazione della rendita è tenuto solo l’erede, nella cui quota cade detto immobile, con l’obbligo di garantire i coeredi.

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Art. 754

Pagamento dei debiti e rivalsa

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari [Codice civile 752] personalmente in proporzione [Codice civile 1295] della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [Codice civile 755, 1201, 1203, n. 3, 1299].

Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede [Codice civile 1299].

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Art. 755

Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi [Codice civile 752, 754, 1299].

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Art. 756

Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari [Codice civile 495, 668], salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato [Codice civile 2858] e l’esercizio del diritto di separazione [Codice civile 513]; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi [Codice civile 752, 1201, 1203, n. 5, 2866].

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