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Art. 753

Immobili gravati da rendita redimibile

Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile [Codice civile 1865], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l’eredità nello stato in cui si trova, l’immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili [Codice civile 726, 747], detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita [Codice civile 1866], salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l’affrancazione.

Alla prestazione della rendita è tenuto solo l’erede, nella cui quota cade detto immobile, con l’obbligo di garantire i coeredi.

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