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Art. 752

Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

I coeredi [Codice civile 756] contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari [Codice civile 754, 755] in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [Codice civile 662, 663, 1010, 1295, 1315, 1318, 1319, 1546].

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