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Art. 756

Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari [Codice civile 495, 668], salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato [Codice civile 2858] e l’esercizio del diritto di separazione [Codice civile 513]; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi [Codice civile 752, 1201, 1203, n. 5, 2866].

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