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Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36

Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [Codice civile 12, 600] sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [Codice civile 41; Codice di procedura civile 19, 75, 78, 145].

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Art. 37

Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione [Codice civile 38]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso [Codice civile 24].

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Art. 38

Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [Codice civile 37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [Codice civile 1292] le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione [Codice civile 33, 41, 2267, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615].

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Art. 39

Comitati

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

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Art. 40

Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [Codice civile 1292] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

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Art. 41

Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica [Codice civile 12], i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [Codice civile 1292] delle obbligazioni assunte [Codice civile 33, 38, 2267, 2291, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615]. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [Codice civile 36; Codice di procedura civile 19, 75, 78].

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Art. 42

Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [Codice civile 31, 32].

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Art. 42-bis

Trasformazione, fusione e scissione

Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

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